Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25789/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls preliminary judge's order for compulsory indictment of non-investigated person as abnormally procedural.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25789/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court annulled the portion of the preliminary judge's order that mandated compulsory indictment against Claudio Gioè, a non-investigated individual. The applicant argued this act was abnormal because it deprived him of defense rights and contradicted the principle of adversarial proceedings. The court agreed, ruling that the preliminary judge lacks authority to order compulsory indictment and must only record the offense in the register.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 646 cod. pen.; Art. 335 cod. proc. pen.: The order for compulsory indictment against a non-investigated person is an abnormal act exceeding the preliminary judge's powers, violating the right to defense and requiring annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
compulsory indictment abnormal act preliminary judge right to defense non-investigated person procedural abnormity annulment without remittal istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 646 cod. pen.
Art. 335 cod. proc. pen.
274907-01).Nel caso in esame, l’abnormità dell’atto impugnato concerne il profilostrutturale, collocandosi al di fuori del sistema organico della legge processuale;in ogni caso, la mancata iscrizione della nuova imputazione nel registro di cuiall’art. 335 cod.
art. 646 cod.pen
art. 335 cod. proc. pen
274907-01).Nel caso in esame, l’abnormità dell’atto impugnato concerne il profilostrutturale, collocandosi al di fuori del sistema organico della legge processuale;in ogni caso, la mancata iscrizione della nuova imputazione nel registro di cuiall’art. 335 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013
(Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep.
Sez. 2, n. 4440 del 30/12/2025
257786-01;Sez. 2, n. 4440 del 30/12/2025, dep.
Sez. 4, n.1217 del 10/10/2018
289485-01; Sez. 4, n.1217 del 10/10/2018, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Barcellona Pozzo di Gottovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’imputazionecoatta.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo diGotto non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal PubblicoMinistero procedendo contro ignoti in relazione al reato di cui all’art. 646 cod.pen., ordinando l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di Claudio Gioè per ilsuddetto delitto e la formulazione dell’imputazione nei suoi confronti.2.

Ricorre per cassazione Claudio Gioè, a mezzo del proprio difensore,deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamental’abnormità del provvedimento, con cui è stata ordinata l’imputazione neiconfronti di persona non indagata, privata in tal modo di ogni prerogativadifensiva in sede di contraddittorio sulla richiesta di inazione dell’Ufficiorequirente. Ciò posto, non potrebbe neppure dubitarsi della piena legittimazionead impugnare, atteso l’interesse all’eliminazione del provvedimento lesivo, nonottenibile aliunde.3.

Il ricorso è fondato.Secondo la consolidata giurisprudenza, costituisce atto abnorme, in quantoesorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, l’ordine di imputazionecoatta emesso nei confronti di persona non indagata; il giudice per le indaginipreliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art.335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786-01;Sez. 2, n. 4440 del 30/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289485-01; Sez. 4, n.1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907-01).Nel caso in esame, l’abnormità dell’atto impugnato concerne il profilostrutturale, collocandosi al di fuori del sistema organico della legge processuale;in ogni caso, la mancata iscrizione della nuova imputazione nel registro di cuiall’art. 335 cod. proc. pen. ha generato, a ben vedere, un duplice vulnus, per ildiritto di difesa e al contraddittorio del soggetto indagato, da un lato, e per leprerogative del pubblico ministero, dall’altro.4.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio,nella parte in cui è stata disposta la formulazione dell'imputazione a carico delricorrente per il delitto di appropriazione indebita.Va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI PIERO MESSINI D'AGOSTINI