Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences, ruling lack of non-prosecution reasoning is not a cassation ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared three separate appeals against plea bargain sentences inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to explicitly rule out non-prosecution or extinction of the crime under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that Article 448-bis restricts cassation grounds to specific errors, excluding mere defects in the reasoning regarding Article 129, as the lower court's brief motivation was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if the only ground is the alleged lack of explicit reasoning on non-prosecution or extinction of the crime, as such defects do not constitute a cassation ground under the restrictive scope of Article 448-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
utti Salvatore nato a NAPOLI il 01/05/1999avverso la sentenza del 22/04/2026 del GIP Tribunale di BolognaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, definiti con rito deplano;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Nell’interesse di Ciro Tarantino, Ciro Sburlino e Salvatore Presutti sono statiproposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunaledi Bologna emessa il 22 aprile 2026, applicativa della pena richiesta dalle parti inrelazione al contestato reato di rapina aggravata in concorso, eccependosi, daparte di ciascun ricorrente, l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di nonpunibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.2.
I ricorsi sono inammissibili.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen. (introdotto con l. 103/2007, entratoin vigore a decorrere dal 03/08/2007), le ipotesi per proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero deicasi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza dellecondizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimentoimpugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).3.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore dellaCassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenutaequa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi Agostinacchio Andrea Pellegrino