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Ordinanza — n. 25778/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because appellant renounced all grounds except sentencing treatment in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25778/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Salvatore Zappalà, challenged a second-instance judgment that had reformulated his sentence based on a settlement agreement where he renounced all grounds of appeal except those regarding the sentencing treatment. The court ruled that since the parties agreed to limit the higher court's review to non-renounced grounds, the appellant cannot now raise issues related to the renounced points, such as acquittal or lack of grounds for prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals following a settlement agreement where parties renounce specific grounds of appeal, the cassation court cannot hear complaints regarding those renounced grounds, as the agreement limits the scope of review to the remaining unrenounced issues.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement renunciation scope of review limitation procedural de plano criminal procedure code motivi di cassazione rinuncia a pretese di salario rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza dell'11/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod.
art. 599-bis cod. proc.pen
Con sentenza dell'11/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Bologna, accogliendo il concordato proposto dalleparti, in parziale riforma della sentenza del G.i.p.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il suo difensore, denunciando l’omessa motivazione in ordine allainsussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131bis cod. pen
e allapossibile applicazione dell'art. 131bis cod. pen.3.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.
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Testo completo

2025 della Corte di appello di Bologna;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;procedimento trattato con rito “de plano”;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza dell'11/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Bologna, accogliendo il concordato proposto dalleparti, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Rimini del18/12/2024, ha rideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta aSalvatore Zappalà in ordine ai reati a lui ascritti, dichiarando inammissibili imotivi rinunciati e confermando nel resto la sentenza appellata.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il suo difensore, denunciando l’omessa motivazione in ordine allainsussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e allapossibile applicazione dell'art. 131bis cod. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Corte, nei confronti della sentenzaresa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).

Nel caso in esame,dagli atti risulta che l'imputato ha concordato una nuova pena, rinunciando atutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio(inclusi dunque quelli relativi alla responsabilità e al proscioglimento perparticolare tenuità del fatto); da ciò consegue che lo stesso non può denunciarein questa sede i vizi indicati nel ricorso posto che hanno ad oggetto punti delladecisione impugnata investiti proprio dai motivi di appello rinunciati.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente