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Ordinanza — n. 25572/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for questioning facts and motivation in a plea bargain trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25572/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the factual findings and reasoning of a plea bargain judgment. The defendant argued that the court failed to properly assess conditions for acquittal and that the sentence was illogical, despite having waived the right to contest factual premises. The court ruled that under the specific statutory limits for plea bargain appeals, such arguments on guilt and motivation are non-impugnable.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain judgment is limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and legality of the penalty, excluding any challenge to factual findings or the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation waiver of factual contest motivation vices acquittal conditions motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibileperché propone questioni non consentite in presenzadi una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.3.1.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue,ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibileperché propone questioni non consentite in presenzadi una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.3.1.
art. 129 cod. proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue,ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone
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Testo completo

Tribunale di Tivoli, emessa in data 11/02/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,formulando un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di leggee vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, inrelazione all’affermata responsabilità dell’imputato per i reati ascritti, oltre che inordine alla quantificazione della pena; inoltre, si lamenta che non risulterebbeadeguatamente assolto l'obbligo motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc.pen.3.

Il ricorso è inammissibileperché propone questioni non consentite in presenzadi una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.3.1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporrericorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto permotivi attinenti all’espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica delfatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.3.2.

La richiesta di pena patteggiata, proveniente dallo stesso imputato, implicasostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza: non è inverodenunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa oinsufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenzastessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire alproscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020,Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le qualinon rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità,avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare lepremesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1,Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01). Anche in ordinealla pena applicata, nei termini concordati tra le parti, non ricorre nessuno deivizi denunciabili in base al citato art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.4.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA ANNA MARIA DE SANTIS