Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25479/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as late, rejecting extended time for non-participated appellate proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. The defendant's lawyer argued for nullity and legal errors regarding the robbery charge, but the court found the appeal exceeded the statutory deadline. Since the appellate trial was conducted without the defendant's participation, the court ruled that the extended filing period did not apply, resulting in the dismissal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.: An appellant in a non-participated appellate proceeding cannot benefit from the fifteen-day extension for filing a cassation appeal if they were not present at the hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal non-participated trial statutory deadline procedural inadmissibility appellate proceedings time extension criminal procedure ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
quarantacinque fissato dall’art. 585, comma 1 lett.
Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., comeda dispositivo.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., comeda dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso
Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L.
Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, Procida
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava ladecisione del Tribunale di Frosinone in data 25 giugno 2024 che aveva riconosciutoSalinas Pasquale colpevole del delitto di concorso in rapina pluriaggravata,condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo lanullità ed inutilizzabilità dell’atto di rogatoria espletato dinanzi l’autorità giudiziariaspagnola; la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo allaresponsabilità dell’imputato e alla qualificazione giuridica del fatto come rapinaconsumata invece che tentata nonché in relazione alla ritenuta sussistenza delleaggravanti di cui agli artt. 61 n. 5, 628, comma 3 n. 1, 112 cod.pen.; la mancanzadi motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. La sentenzaimpugnata è stata emessa il 20 ottobre 2025 a seguito di trattazione cartolare delgravame, non avendo le parti richiesto l’adozione del rito partecipato. La relativamotivazione è stata depositata il 3 novembre 2025, nell’ambito dei trenta giorniriservati. L’impugnazione è stata depositata dal difensore il 19 gennaio 2026, oltreil termine di gg. quarantacinque fissato dall’art. 585, comma 1 lett.

c) in relazioneall’art. 544, comma 3, cod.proc.pen.3.1 La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito in tema diimpugnazioni che l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza"nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento cameralenon partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art.598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo ècelebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto dipartecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stessonon potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine perl'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 – 01;

Sez. 6, n. 49315 del24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024,Procida, Rv. 285606 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., comeda dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 5 giugno 2026Il consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria De Santis Luciano Imperiali