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Sentenza — n. 25474/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25474/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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4/03/1999,ZITO Michela, nata a Bollate il 20/07/1993,DE PAOLA Mariapia, nata a Benevento il 13/07/1996,D’ALFONSO Assunta, nata a Napoli il 15/03/1979,NICOLELLA Nicola, nato a Benevento il 14/10/1975,CASERTA Massimiliano, nato a Caserta il 23/02/1979;visti gli atti trasmessi ex art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen., dal Giudicerimettente;letta la richiesta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il rinviopregiudiziale sia dichiarato inammissibile;lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 24-bis cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 640 ter cod. pen; Sentenza — n. 25474/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Milano non massimata; in tal senso anche Sez. 3,n. 44932 del 27/09/2023, Confl. comp. in proc. Selvarolo, Rv. 285334-01) chel'ordinanza di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti minimi necessariper la valida proposizione del rimedio allorquando la stessa articoli una dettagliatadisamina delle questioni in fatto e in diritto prospettate concernenti l'incompetenzaper territorio, tenti una loro composizione ed illustri compiutamente il percorsoargomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hannoconsentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali,assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto varichiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n. 51715 del 23/11/2023, rinviopregiudiziale trib.

Parole chiave

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questioni di giurisdizione cooperazione giudiziaria in materia penale trasmissione per incompetenza complessità della procedura reati informatici difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 24-bis cod. proc. pen
Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
di Napoli emetteva decreto di citazione nei confronti diCaserta Massimiliano, Zito Michela, De Paola Mariapia e D'Alfonso Assunta per ilreato di cui all'art. 648 cod. pen., "procedendosi, altresì, per connessione nelprocedimento penale n.
art. 640 ter cod. pen
pen.In data 25 maggio 2022 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napolichiedeva il rinvio a giudizio di Nicolella Nicola, Guardabascio Pio Francesco, BelliniLeopoldo, Reno Luca De Ponte Francesca Barbato Paolo e Milanese Agnese, i primidue per il reato di cui all'art. 640 ter comma terzo, cod.
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Testo completo

4/03/1999,ZITO Michela, nata a Bollate il 20/07/1993,DE PAOLA Mariapia, nata a Benevento il 13/07/1996,D’ALFONSO Assunta, nata a Napoli il 15/03/1979,NICOLELLA Nicola, nato a Benevento il 14/10/1975,CASERTA Massimiliano, nato a Caserta il 23/02/1979;visti gli atti trasmessi ex art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen., dal Giudicerimettente;letta la richiesta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il rinviopregiudiziale sia dichiarato inammissibile;lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dall’avv.

Carmine D’Onofrio,difensore dell’imputata Mariapia De Paola, che si è rimesso alle decisioni dellaCorte.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. in data 30 marzo 2026, ilGiudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Benevento rimetteva a questaCorte gli atti necessari per la decisione sulla competenza territoriale relativa alprocesso a carico degli imputati indicati in epigrafe.Risulta che nei confronti degli imputati il Pubblico ministero presso il Tribunaledi Benevento ha esercitato l’azione penale per i reati di ricettazione di cui all’art.648 cod. pen., indicati come commessi in Montesarchio e Cervinara dal 18 al 25maggio 2021.In particolare, ciascun imputato era tratto a giudizio per le condotte di seguitoriportate, ed in particolare per aver ricevuto, nei termini che seguono, ed al finedi trame profitto sui rispettivi conti correnti, somme provenienti dal delitto di truffainformatica commessa ai danni della persona offesa SINGH MANN,successivamente oggetto di ulteriore trasferimento:1) in data 25/05/2021 ore 08:47:318 Nicolella Nicola riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 3.480,00€ sul conto corrente intestato aBELLINI Leopoldo;2) in data 25/05/2021 ore 08:44:25 il Nicolella Nicola riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 2.020,00€ sul conto corrente intestato aRENO Luca;3) in data 25/05/2021 ore 08:33:26 il Nicolella Nicola riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 3.500,00€ sul conto corrente intestato aDe ponte Francesca;4) in data 25/05/2021 ore 08:32:15 il Nicolella Nicola riceveva esuccessivamente trasferiva la somma dì 3.500,00€ sul conto corrente intestato aBarbato Paolo;5) in data 25/05/2021 ore 08:31:17 il Nicolella Nicola riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 3.500,00€ sul conto corrente intestato aMilanese Agnese;6) in data 25/05/2021 ore 08:29:55 il Nicolella Nicola riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 3.500,00€ sul conto corrente intestato aCaserta Massimiliano;7) in data 25/05/2021 ore 08:27:47 il Nicolella Nicola riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 3.500,00€ sul conto corrente intestato aZito Michela;8) in data 24/05/202I ore 08:21:19 il Nicolella Nicola riceveva esuccessivamente trasferiva la somma dì 3.500,00€ sul conto corrente intestato aDe Paola Mariapia;9) in data 20/05/2021 ore 08:21:38 Il Guardabascio Pio Francesco ricevevae successivamente trasferiva la somma di 1.480,00€ sul conto corrente intestatoa Milanese Agnese;10) in data 18/05/2021 ore 09:00:19 il Guardabascio Pio Francesco ricevevae successivamente trasferiva la somma di 900,00€ sul conto corrente intestato aD'Alfonso Assunta;11) in data 18/05/2021 ore 08:48:50 Guardabascio Pio Francesco riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 3.500,00€ sul conto corrente intestatoa De Ponte Francesca;12) in data 18/05/2021 ore 08:33:49 Guardabascio Pio Francesco riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 3.500,00€ sul conto corrente intestatosempre a Milanese Agnese;13) in data 18/05/2021 ore 08:29:52 Guardabascio Pio Francesco riceveva esuccessivamente trasferiva la somma di 3.500,00€ sul conto corrente intestato aDe Paola Mariapia.Risulta dalla lettura dell’ordinanza del Tribunale di Benevento che:Il procedimento a carico di Nicolella Nicola, Guardabascio Pio Francesco,Bellini Leopoldo, Reno Luca, De Ponte Francesca, Barbato Paolo, Milanese Agnese,Caserta Massimiliano, Zito Michela, De Paola Mariapia, D'Alfonso Assunta,Varrecchia Silvio veniva originariamente iscritto in data 22 luglio 2021 dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per il reato di cui all'art.640 ter e 110 cod. pen., commesso in Verona il 27 maggio 2021.In data 21 luglio 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Veronadisponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Venezia ai sensi dell'art. 51, comma 3 quinquies, cod. proc. pen.Successivamente, in data 23 agosto 2021, il Pubblico ministero di Veneziadisponeva la trasmissione degli atti a quello di Napoli, per competenza territorialee funzionale.

L’ufficio requirente di Napoli provvedeva all'iscrizione della notizia direato nei confronti di Caserta Massimiliano, Zito Michela, De Paola Mariapia eD'Alfonso Assunta per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.In data 25 maggio 2022 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napolichiedeva il rinvio a giudizio di Nicolella Nicola, Guardabascio Pio Francesco, BelliniLeopoldo, Reno Luca De Ponte Francesca Barbato Paolo e Milanese Agnese, i primidue per il reato di cui all'art. 640 ter comma terzo, cod. pen. e gli altri per il reatodi cui all'art. 648 cod. pen. (procedimento n. 30214/21 R.G.N.R.).

Era fissatal'udienza preliminare del 17 giugno 2022. Dopo vari rinvii, si giungeva all'udienzapreliminare del 21 novembre 2022 nel corso della quale Guardabascio PioVeniva pertanto disposto lo stralcio della sua posizione ed il processo venivarinviato al 2 febbraio 2023, così come il procedimento originariamente iscritto acarico degli altri imputati. All'udienza del 2 febbraio 2023 anche l'imputatoNicolella Nicola avanzava richiesta di rito abbreviato. Si procedeva allo stralciodella posizione degli imputati Guardabascio e Nicolella (procedimento n. 30214/21R.G.N.R. e 22567/22 R.G.

Gip). All'esito della camera di consiglio, il Gupriqualificava il reato ascritto agli imputati Guardabascio e Nicolella ai sensi dell'art.648 cod. pen. e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in sede"perché proceda nei confronti degli imputati in ordine al reato di ricettazioneipotizzabile nei loro confronti, alla stregua delle risultanze in atti". In data 8settembre 2022, il P.m. di Napoli emetteva decreto di citazione nei confronti diCaserta Massimiliano, Zito Michela, De Paola Mariapia e D'Alfonso Assunta per ilreato di cui all'art. 648 cod. pen., "procedendosi, altresì, per connessione nelprocedimento penale n. 30214/2022 a carico di Nicolella e Guardascione" in ordineal reato di cui agli artt. 110 e 640 ter, comma terzo, cod. pen.All'udienza del 17 marzo 2023 il Tribunale di Napoli, in relazione alprocedimento iscritto al n. 3349/2023 R.G.T. a carico di Caserta Massimiliano, ZitoMichela, De Paola Mariapia e D'Alfonso Assunta (sebbene nell'intestazione fosseroindicati anche gli imputati Nicolella e Guardabascio, in ordine ai reati di cui agliartt. 110-640 ter comma terzo cod. pen.) dichiarava con sentenza la propriaincompetenza per territorio, ritenendo competente a decidere il Tribunale diBenevento ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen.

Conseguentemente il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ricevuti gli atti, iscriveva ilprocedimento al n. 2020/2023 R.G.N.R. ed emetteva nei confronti degli imputatiil decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento per il reato dicui all'art. 648 cod. pen. Il Giudice monocratico di quel Tribunale disponeva latrasmissione degli atti al P.m. in sede rilevando "non risulta pendente alcunfascicolo iscritto a R.G.T per il procedimento connesso relativo al reato di cui all'art.640 ter cod. pen., a carico di Nicolella Nicola, Guardascio Pio Francesco, comegeneralizzati in atti" per i quali pure il P.m. di Napoli aveva disposto la citazione agiudizio ma che non erano stati menzionati nella sentenza dichiarativa diincompetenza emessa dal Tribunale di Napoli.In data 4 giugno 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale diBenevento emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di tutti gli imputatiin ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.All'udienza del 9 febbraio 2026, dopo l'instaurazione del contraddittorio, ledifese di Zito Michela (residente in Peschici), Guardabascio Pio Francesco, DePaola Mariapia e D'Alfonso Assunta (tutti residenti in San Martino Valle Caudina)eccepivano l'incompetenza per territono del Tribunale di Benevento atteso che,dovendosi applicare nel caso di specie il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma2, cod. proc. pen., i predetti imputati risultavano risiedere in territori rientrantinella competenza di altri Tribunali, in particolare Foggia e Avellino.Alla luce di tali osservazioni il G.u.p. del Tribunale di Benevento ha disposto ilrinvio pregiudiziale, ex art. 24-bis cod. proc. pen., a questa Corte per ladeterminazione della competenza territoriale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Prima di procedere alla eventuale valutazione delle questioni di cuiall’ordinanza di rimessione, occorre, innanzitutto, delimitare l’ambito decisionaleentro il quale può muoversi questa Corte di legittimità.Nella previsione normativa, come introdotta dall'intervento riformatoreoperato con il d.lgs. 150/2022, è l'ordinanza del giudice remittente che assumeuna funzione centrale nel giudizio incidentale destinato a svolgersi dinanzi la Cortedi cassazione, tanto, pur se sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risultaevidente solo che si abbia riguardo al contenuto del comma 2 dell'art. 24-bis cod.proc. pen. secondo cui:

«Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanzacon la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione dellaquestione, con l'indicazione delle parti e dei difensori».Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazionidelle parti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale peril successivo giudizio della Corte di legittimità è assunto dall'ordinanza del giudiceremittente che "inquadra" la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini,invitando il giudice di legittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudicecompetente per territorio, stabilendo così un principio che assicuri il correttosvolgimento del processo, senza il rischio che l'accoglimento della questione nellefasi dell'impugnazioni imponga una nuova celebrazione del giudizio dinanzi ad ungiudice di primo grado diverso.La centralità dell'ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale di cui all’art.24 bis cod. proc. pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalleprime interpretazioni giurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato chel'ordinanza possa avere funzione e contenuto meramente esplorativo affermandosi(Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino, n.m.), che è inammissibile per difettodi autosufficienza la questione rimessa ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal giudicedi merito senza che sia stata effettuata una specifica delibazione della stessa,rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza, limitandosi adindicare la posizione adesiva del Pubblico ministero sul punto.Inoltre, si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n. 2034 del 19/12/2023, dep.2024, rinvio pregiudiziale Trib.

Milano non massimata; in tal senso anche Sez. 3,n. 44932 del 27/09/2023, Confl. comp. in proc. Selvarolo, Rv. 285334-01) chel'ordinanza di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti minimi necessariper la valida proposizione del rimedio allorquando la stessa articoli una dettagliatadisamina delle questioni in fatto e in diritto prospettate concernenti l'incompetenzaper territorio, tenti una loro composizione ed illustri compiutamente il percorsoargomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hannoconsentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali,assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto varichiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n. 51715 del 23/11/2023, rinviopregiudiziale trib.

Reggio Calabria, non massimata) secondo cui in tema di rinviopregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza perterritorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma I, d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione non può limitarsi aprendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza e della "complessità dellafattispecie" ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle ecompiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, spiegando leragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto,quindi, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione,analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di nonmanifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente,operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione dellaquestione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficientel'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale inragione di una generale situazione di incertezza.2.

L'omessa applicazione dei sopra esposti principi alla fattispecie comporta,in via preliminare ed assorbente, la necessità di rilevare l’inammissibilità dellaquestione sottoposta a questa Corte di legittimità.Deve, infatti, al di là delle generiche ipotesi di connessione esistenti tra iprocedimenti menzionati nell’ordinanza che sembrerebbero connessi solo pereffetto dell’oggetto comune delle imputazioni, osservarsi che non è datoconoscere, da un lato, quale sia il reato più grave tra le ricettazioni in contestazione(criterio che ex art. 16, comma 1, cod. proc. pen. prevale su quello cronologico)e, dall’altro, quale sia l’attuale stato dei procedimenti connessi per il differentedelitto di cui all’art. 640 ter cod. pen.A tanto adde che il Giudice rimettente non risulta aver preso diretta posizionesulla questione della competenza per territorio, così di fatto sottoponendo a questaCorte di legittimità inammissibili valutazioni di merito che finiscono percaratterizzare di mero contenuto esplorativo la rimessione stessa.Al riguardo è doveroso ricordare che «In tema di rinvio pregiudiziale per ladecisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., èinammissibile la rimessione della questione avente carattere meramenteesplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisionesia demandata alla Corte di cassazione» (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep.2024, Confl. comp. in proc.

Greggio, Rv. 286071-01) e, ancora che «In tema dirinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza perterritorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla"ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propriadeterminazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini dellaindividuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimitàquestioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulanodalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01).3.

Per le ragioni esposte la richiesta di rinvio pregiudiziale qui esaminata deveessere dichiarata inammissibile e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale diBenevento per l’ulteriore corso. P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale e dispone la trasmissionedegli atti al Tribunale di Benevento.Così deciso il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo Perrotti Luciano Imperiali