Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25456/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising waived general mitigating circumstances and unpermitted grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised grounds not permitted under the law regarding a settlement agreement. Although the appellant complained about the lack of reasoning for denying general mitigating circumstances, these specific defenses had been explicitly waived during the appellate proceedings. The court ruled that since the appeal's effect is limited to non-waived issues, the cited vices of motivation are legally inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, only grounds regarding the parties' intent, prosecutor consent, and content of the ruling are admissible; complaints about waived mitigating circumstances or motivation defects are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement appeal waived mitigating circumstances inadmissible cassation appeal general mitigation grounds procedural admissibility attenuazione della pena sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede,in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarata inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede,in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
art. 616 cod.proc. pen
Alla dichiarata inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ito de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede,in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 21/11/2024 dal Tribunale diPalermo, riduceva la pena inflitta nei confronti di Torki Wahida nella misura di unanno, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa in relazione ai reati dicui all’art. 55 D.vp 231/2007.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputata, tramiteil difensore di fiducia, per lamentare, quale unico motivo, la violazione dell’art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per carenza e manifesta illogicità dellamotivazione laddove la Corte di appello si è limitata ad un generico giudizio dicongruità della misura della pena concordata e ha omesso di indicare le ragioniper le quali non sono state riconosciute attenuanti generiche.3.

Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile.In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, alconsenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivirinunciati in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione,la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia e quellerelative al vizio di motivazione (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062,Musella, Rv. 285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02).Nel caso in esame la ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimentoalla dosimetria degli aumenti operati a titolo di continuazione, come rideterminatisulla base dell’accordo delle parti e, altresì, con riferimento al mancatoriconoscimento di attenuanti generiche che, tuttavia, è motivo rinunciato, cosìproponendo censure non deducibili in sede di legittimità.4.

Alla dichiarata inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualirelative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, così determinata con riferimento ai profili di colpaevidenziabili nel ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola Borio Angelo Caputo