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Ordinanza — n. 25335/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25335/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than having it signed by a registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law 103/2017, appeals in the realm of legality must be signed by lawyers enrolled in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the court ruled that the personal signature by the imputated party renders the act void, leading to a declaration of inadmissibility and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals in the realm of legality must be signed by defense attorneys enrolled in the special register of the Court of Cassation; personal signing by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal signature invalidity defense attorney registration special register requirement inadmissible petition requisito della firma autografa procedure di ricorso ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentatopersonalmente dall’imputato, mentre l’atto d’impugnazione in sede di legittimitàdeve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 613 cod. proc. pen
103.Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essereproposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportataall'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

del 03/10/2025 della Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;a seguito di trattazione con procedura de plano;a seguito di trattazione con procedura de plano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Bechir Douiri impugna con ricorso sottoscritto personalmente con firmaautenticata dal difensore, la sentenza in data 03/10/2025 della Corte di appellodi Venezia.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentatopersonalmente dall’imputato, mentre l’atto d’impugnazione in sede di legittimitàdeve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così comeriformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essereproposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportataall'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'attoimpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensorela titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.281475 – 01).3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO ANNA MARIA DE SANTIS