Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated fraud where a valid private prosecution exists despite alleged tacit withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by André Failla against a second-instance judgment convicting him of aggravated fraud. The appellant argued that the victim's failure to appear at a hearing constituted a tacit withdrawal of the private prosecution under Article 152 of the Penal Code. The court found this argument invalid because the victim had previously filed a valid private prosecution and the crime was prosecuted ex officio at the time of the appeal, rendering the alleged withdrawal irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 4; Art. 640, comma 2, n. 2-ter; Art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen.: The existence of a valid private prosecution at the time of the appeal negates the applicability of tacit withdrawal rules, even if the victim was not cited as a witness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, con cui siè chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 19 giugno 2025, la Corte d’appello di Catania, inparziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena neiconfronti di André Failla in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 dimulta, confermando il giudizio di responsabilità per il reato di truffa aggravata.2.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge in relazione all’art.2, quarto comma, cod. pen. e all’art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen.,regolarmente citata, non si è mai presentata né è stata mai acquisita la suadenuncia-querela, come puntualizzato dalla stessa Corte territoriale. Talecircostanza doveva essere valutata dalla Corte d'appello come volontà implicitadella persona offesa di rimettere la querela, atteso il disposto del nuovo articolo152 cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.2. L’unico motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, diversamente daquanto contestato, risulta agli atti del procedimento (cui questa Corte halegittimo accesso, attesa la natura processuale della questione dedotta: cfr. Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) la presenza di unavalida denuncia-querela, presentata dalla persona offesa Edith Novo, in data 2aprile 2019, presso il Commissariato di Tivoli.Tanto premesso si osserva che, al momento del fatto e della proposizionedell’atto di appello, il reato dequo era ancora procedibile d’ufficio.
Il reato ascrittoè stato commesso, infatti, in data precedente (27 marzo 2019) all’introduzionedella nuova figura di reato; la condotta di truffa è stata pertanto contestata,nella forma aggravata, ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2 bis, inrelazione all’art. 61, n. 5, cod. pen. L’atto di appello era proposto il 29 gennaio2024.Il numero 2-ter dell’art. 640, secondo comma, cod. pen. ‒ con il quale sistabilisce che il reato di truffa è aggravato se il fatto è commesso a distanzaaltrui identificazione ‒, è stato introdotto con legge 28 giugno 2024 n. 90.Nella più recente formulazione, il delitto de quo è perseguibile a quereladella persona offesa («ll delitto è punibile a querela della persona offesa, salvoche ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione diquella di cui al numero 2-ter)».In ogni caso, ribadita la presenza, in atti, di regolare denuncia-querela, vadecisamente disattesa anche la doglianza che insiste sulla tesi della tacitaremissione di querela.
E, infatti, ai sensi dell’art. 152, comma terzo, n.1, cod.pen., v’è rimessione tacita, “quando il querelante, senza giustificato motivo, noncompare all’udienza nella quale è stato citato come testimone. Nel caso inesame, non risulta ‒ma soltanto asserito infondatamente dal ricorrente ‒che lapersona offesa fosse stata citata in tale qualità. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO LUIGI AGOSTINACCHIO