Sentenza — n. 25176/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAPPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che hachiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reatoestinto per remissione di querela;RITENUTO IN FATTO1. Il difensore di Gianni Ongari ricorre per cassazione avverso la sentenzadella Corte di Appello di Brescia del 14/11/2025, che aveva confermato lasentenza di primo grado, che aveva ritenuto Ongari responsabile del delitto di cuiall’art. 646 cod. pen.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lostesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 25176/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Gianni Ongari ricorre per cassazione avverso la sentenzadella Corte di Appello di Brescia del 14/11/2025, che aveva confermato lasentenza di primo grado, che aveva ritenuto Ongari responsabile del delitto di cuiall’art. 646 cod. pen.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lostesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
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APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che hachiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reatoestinto per remissione di querela;RITENUTO IN FATTO1. Il difensore di Gianni Ongari ricorre per cassazione avverso la sentenzadella Corte di Appello di Brescia del 14/11/2025, che aveva confermato lasentenza di primo grado, che aveva ritenuto Ongari responsabile del delitto di cuiall’art. 646 cod. pen.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lostesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato.1.1. Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio didiritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui èammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nelprocesso la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo lasentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazionedell'impugnazione, da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01;
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016,Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv.249209-01).1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato aisensi dell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela conrelativa accettazione, come da verbali prodotti in atti.2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340quarto comma cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE COSCIONI MARCO MARIA ALMA