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Sentenza — n. 25108/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially annuls appeal sentence regarding cost liability for a co-defendant not originally named in the civil party's claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25108/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially annulled the second-instance judgment regarding the cost liability of one defendant, while declaring the appeals of the other three defendants inadmissible. The appellants argued for a general lack of motivation or contested the cost order against Salvatore Comis, who was not originally named in the civil party's claim. The court held that Comis's cost liability was erroneous because the civil party constituted itself solely against the other co-defendants, making the solidary cost order against him legally unfounded and requiring direct deletion without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 620, lett. l), cod. proc. pen.: A cassation appeal contesting a second-instance judgment's cost allocation against a defendant not originally named in the civil party's claim is admissible and the erroneous cost order must be deleted without remittal.

Parole chiave

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solidary cost liability civil party constitution cassation admissibility partial annulment direct deletion procedural error co-defendant exclusion condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Al contrario, appare ammissibile, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod.proc.
Art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
I ricorsi di Cici, Canalicchio e Scalia debbono essere dichiaratiinammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod.
artt. 416 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso di specie, l’apparato argomentativo speso dalla Corte ionica afondamento della propria pronuncia – sia quanto all’impossibilità di emetterepronuncia ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi di Cici, Canalicchio e Scalia debbono essere dichiaratiinammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

05/06/19933. Canalicchio Rossella, nata a Catania il 06/03/19804. Scalia Francesco, nato a Catania il 04/10/1980avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che haconcluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di Salvatore Comis e diannullare con rinvio la sentenza impugnata, in relazione alle posizioni degli altriricorrenti;letta la memoria del difensore della parte civile Poste Italiane S.p.A. avv.

AngelaDiolosà, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto deiricorsi di Mario Cici, Francesco Scalia e Rossella Canalicchio, con condanna allarifusione delle spese del presente grado di giudizio.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza delGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 12 giugno 2023,sull’accordo delle parti, ha rideterminato la pena irrogata a:- Francesco Scalia, esclusa la qualità di promotore con riferimento al capo Ae con le attenuanti generiche in regime di equivalenza, confermando per il restola condanna per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo A), 110-628 (capoB), 110-648 cod. pen. (capi C, E ed F), 56-110-628 cod. pen. (capi D e G);- Rossella Canalicchio, con le attenuanti generiche in regime di equivalenza,confermando per il resto la condanna per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen.(capo A), 110-628 (capo B), 110-648 cod. pen. (capi C, E ed F), 56-110-628cod. pen. (capi D e G);- Mario Cici, confermando per il resto la condanna per i delitti di cui agli artt.416 cod. pen. (capo A), 110-628 (capo B), 110-648 cod. pen. (capi C, E ed F),56-110-628 cod. pen. (capi D e G), 56-110-624 cod. pen. (capi I ed L) e 56-628cod. pen. (capo M);- Salvatore Comis, con le attenuanti generiche in regime di equivalenza,confermando per il resto la condanna per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen.(capo A), 110-648 cod. pen. (capi E, F ed H) e 56-110-628 cod. pen. (capi D e2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Comis è diretto acontestare la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di PosteItaliane, nonostante il reato sub B) non gli fosse mai stato contestato e lasuddetta parte civile si fosse costituita solamente contro i coimputati condannatiper tale reato.2.2. I distinti ricorsi presentati nell’interesse di Mario Cici, Francesco Scalia eRossella Canalicchio, per mezzo dei rispettivi difensori, eccepiscono tuttil’assoluta carenza della motivazione ovvero comunque la sua mera apparenza,rinvenendosi soltanto generiche affermazioni in merito alla ammissibilità dellerichieste di concordato.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso di Salvatore Comis è fondato.I ricorsi di Mario Cici, Francesco Scalia e Rossella Canalicchio sonoinammissibili.2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualoradeduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice.2.1.

Quanto alla carenza motivazionale eccepita (in termini oltremodogenerici, articolati mediante mero rinvio ad astratti principi di diritto) dairicorrenti Cici, Canalicchio e Scalia, l’illustrazione dell’assenza dei presupposti chelegittimano il concordato in appello può essere anche meramente enunciativa opersino implicita, in quanto il giudice può pronunciare sentenza diproscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare lapresunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di unarichiesta di applicazione della pena o manchi comunque un quadro probatorioidoneo a definire il fatto come reato (Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Giannì,Rv. 235294-01;

Sez. 5, n. 211 del 13/12/2005, dep. 2006, Cortese, Rv. 233055-01).2.2. Nel caso di specie, l’apparato argomentativo speso dalla Corte ionica afondamento della propria pronuncia – sia quanto all’impossibilità di emetterepronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., sia quanto alla congruità della sanzioneconcordata – è sicuramente idoneo, nei termini sopra chiariti («Premesso che lapenale responsabilità degli odierni imputati per i reati loro ascritti e ritenuti insentenza emerge con ogni evidenza ed oltre il ragionevole dubbio dagli attiacquisiti al fascicolo del dibattimento in sede di giudizio abbreviato, especificamente dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali,dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi degli ufficibancari e postali presi di mira dagli imputati, nonché dagli appostamenti econtrollo effettuati dalla Squadra Mobile di Catania, tutti elementi puntualmenteesaminati e correttamente valutati dal GUP, non residuando spazio per unapronuncia di assoluzione nel merito, la Corte ritiene che le pene così comeconcordate per ciascuno di essi siano congrue al disvalore dei fatti commessi siain relazione alla pena base indicata per il reato più grave sia agli aumenti operatiper gli ulteriori reati e che le richieste possano quindi essere accolte»).Con tali lineari considerazioni, i suddetti ricorrenti omettono completamentedi confrontarsi.3.

Al contrario, appare ammissibile, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod.proc. pen., e fondata la censura articolata da Salvatore Comis, in quanto direttaa contestare una statuizione estranea al dispositivo di primo grado e, dunque,non ricompresa nella rinuncia ai motivi non ricompresi nel concordato, emessa inappello, in totale carenza dei presupposti di legge.La costituzione della parte civile, infatti, era avvenuta in relazione al solodelitto commesso in danno (anche) di Poste Italiane, nei confronti dei soli altritre coimputati e non di Comis (non destinatario della suddetta contestazione edescluso anche dalle richieste privatistiche presentate nel presente giudizio dilegittimità).L’erronea condanna in solido alla rifusione delle spese a carico del ricorrenteha potuto essere da lui contestata solo successivamente alla conoscenza deldictum, con il ricorso di legittimità.4.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere in parte annullata, per lafondatezza del motivo di ricorso di Comis, limitatamente alla condanna delsuddetto ricorrente alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio infavore della parte civile costituita Poste Italiane.Non v’è luogo a disporre rinvio, potendo procedersi all’espunzione di talestatuizione direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc.pen.5. I ricorsi di Cici, Canalicchio e Scalia debbono essere dichiaratiinammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti suddetti devono esserecondannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzionepecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsiequitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Cortecost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.Consegue, altresì, la condanna dei medesimi imputati alla rifusione dellespese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nelpresente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attivitàsvolta.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Comis Salvatorelimitatamente alla condanna alle spese di parte civile, che elimina.Dichiara inammissibili i ricorsi di Cici Mario, Canalicchio Rossella e Scaliasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati Cici Mario, Canalicchio Rossella e Scalia Francescoalla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile Poste Italiane S.p.A. in persona del leg. rappr.p.t., che liquida in complessivi euro 3.800/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI SERGIO BELTRANI