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Sentenza — n. 25095/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25095/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25095/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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026 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore,che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Domenico Chindamo, che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibilela richiesta di revisione della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diTorino in data 13 novembre 2018, con cui era stata applicata ad Alfredo Addonizio la penarichiesta concordemente dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 48,81, 110 e 640-bis cod. pen.2.

Regesto Legislator

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artt. 416 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25095/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Alfredo Addonizio, a mezzo del proprio difensore, deducendoun unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (inrelazione agli artt. 416 e 640-bis cod. pen. e 631 e 634 cod. proc. pen.) e del vizio dimotivazione, che le argomentazioni spese a sostegno della declaratoria di inammissibilità –consistenti in buona sostanza nel ravvisare in capo al ricorrente, mera “testa di legno”, solouna culpa in vigilando sull’esercizio da parte di altri dei poteri gestori formalmente a luispettanti – configurando, al più, una mera responsabilità colposa, non sarebbero stateidonee a escludere un suo proscioglimento, dopo l’assunzione delle nuove prove.3.

Parole chiave

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altri capi d'accusa abbandono del procedimento per truffa diritto di ricorso delle associazioni affiliazione favoreggiamento valore aggiunto degli elementi di prova

Disposizioni normative citate

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artt. 416 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

026 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore,che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Domenico Chindamo, che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibilela richiesta di revisione della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diTorino in data 13 novembre 2018, con cui era stata applicata ad Alfredo Addonizio la penarichiesta concordemente dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 48,81, 110 e 640-bis cod. pen.2.

Ricorre per cassazione Alfredo Addonizio, a mezzo del proprio difensore, deducendoun unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (inrelazione agli artt. 416 e 640-bis cod. pen. e 631 e 634 cod. proc. pen.) e del vizio dimotivazione, che le argomentazioni spese a sostegno della declaratoria di inammissibilità –consistenti in buona sostanza nel ravvisare in capo al ricorrente, mera “testa di legno”, solouna culpa in vigilando sull’esercizio da parte di altri dei poteri gestori formalmente a luispettanti – configurando, al più, una mera responsabilità colposa, non sarebbero stateidonee a escludere un suo proscioglimento, dopo l’assunzione delle nuove prove.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi del tutto generici, laddovenon si confrontano con l’effettivo tenore del provvedimento impugnato, e, comunque,manifestamente infondati in punto di diritto.3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità (correttamente citato anche dallaCorte territoriale), la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per lasopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudiziodell’assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., di modo chedeve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto, cui è stata applicatala pena, debba essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogoall’immediata declaratoria di non punibilità (Sez. 4, n. 5350 del 20/01/2026, Catania, Rv.289478-01;

Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129-01; Sez. 6, n. 10299del 13/12/2013, dep. 2014, K., Rv. 258997-01).3.2. I giudici milanesi hanno adeguatamente argomentato la propria conclusione,secondo cui le prove nuove richiamate dalla difesa (annotazione di polizia giudiziaria erichiesta di proroga di intercettazioni, nell’ambito di altro procedimento; lettera di dimissionidalle cariche sociali sottoscritta da Addonizio) non avrebbero mai potuto evidenziarecircostanze tali da condurre a una pronuncia di proscioglimento nei termini suddetti.Da un lato, al più, per entrambe le imputazioni avrebbe potuto conseguire unalimitazione temporale delle condotte; dall’altro, quanto al reato associativo, ammettendo, invia meramente ipotetica, un diverso articolarsi del contributo concorsuale del ricorrente,quest’ultimo dovrebbe, comunque, considerarsi consapevolmente inserito nelle dinamichedella consorteria.

Giova precisare che l’ordinanza impugnata non ha mai affermatoespressamente, o lasciato comunque intendere, la possibilità di un elemento soggettivoriconducibile alla sola colpa, facendo riferimento alla possibile rilevanza anche del doloeventuale.4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, dellasomma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente(Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI LUCIANO IMPERIALI