Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25093/2026 — snpen Generato dall'IA

Civil parties' appeal dismissed for non-refund of costs due to lack of oral hearing participation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25093/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the civil parties' request for cost reimbursement. The civil parties argued that the appellate court failed to notify them of the hearing date, violating procedural rules. The court found that the civil parties had submitted their final pleadings and cost notes for the non-attended hearing, thereby waiving their right to claim costs. Consequently, the request for cost refund was dismissed, and the case was remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.: The principle excluding the award of costs to a civil party that did not participate in the oral hearing does not apply if the party has submitted final pleadings and cost notes for that specific hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil party costs oral hearing participation waiver of rights procedural notification cost reimbursement appeal spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le suddette parti civili,eccependo la violazione dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., poiché la Corte diappello non avrebbe notificato a tutte le parti costituite la nuova fissazione dell’udienzacamerale.3.
Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
In ogni caso, l’udienza di discussione si è svolta con tale modalità.Ciò che qui più rileva, neppure risulta effettuata alle parti civili odierne ricorrenti lacomunicazione ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., del suddetto mutamentodi rito.3.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta
Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta
Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv.
Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirgnotta
288298-01; Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirgnotta, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ef, nato in Marocco il 28/05/19873. El Farchakhi Omar, nato in Marocco il 31/03/19844. Fatihi Rachid, nato in Marocco il 02/10/19855. Jarmy Abdellah, nato in Marocco il 26/04/19916. Bayad Hicham, nato in Marocco il 04/06/1985nel procedimento a carico diMoschetto Antonio Alfio, nato a Paternò il 15/04/1966avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;letta la memoria di replica del difensore delle parti civili ricorrenti, avv.

Filippo Paololette le conclusioni dei difensori di Antonino Alfio Moschetto, avv. Serena Cantale Aeo e avv.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diCatania in data 13 settembre 2024, ha rideterminato, in accoglimento del concordatointercorso tra le parti, la pena inflitta ad Antonino Alfio Moschetto in relazione ai reati di cuiagli artt. 110 e 603-bis, 81 e 629 cod. pen. e 55, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 22,comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, e 4 e 38, l. 20 maggio 1970, n. 300, confermandonel resto e rigettando la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili,«stante l’assenza in udienza delle stesse e della difesa, a nulla rilevando il deposito fuoriudienza (e prima della stessa) di comparsa conclusionale o nota spese».2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le suddette parti civili,eccependo la violazione dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., poiché la Corte diappello non avrebbe notificato a tutte le parti costituite la nuova fissazione dell’udienzacamerale.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.2. Dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fattoprocessuale, come definitivamente sancito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092-01), emerge che il decreto di fissazione per l’udienza del 2 dicembre 2025(contenente l’avviso che – salvo richiesta di trattazione orale – l’appello sarebbe statodefinito in sede camerale non partecipata) è stato ritualmente notificato anche alle parti civili.In relazione a tale udienza, le difese di queste ultime (avv. Filippo Paolo Finocchiaro perBayad, Fatihi e Jarmy; avv. Germana Graceffo per Adraui, Azdouh, El Farchakhi e ElMansouri) hanno depositato, il 14 novembre 2025, le rispettive comparse conclusionali enota spese per la suddetta udienza non partecipata del 2 dicembre 2025.In precedenza (il 4 novembre 2025), il difensore dell’imputato aveva provveduto aldeposito dell’istanza di concordato, con allegata richiesta di trattazione orale e del consensoprestato dalla Procura generale.Non risulta tra gli atti trasmessi il provvedimento con cui è stata disposta la trattazionein presenza.

In ogni caso, l’udienza di discussione si è svolta con tale modalità.Ciò che qui più rileva, neppure risulta effettuata alle parti civili odierne ricorrenti lacomunicazione ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., del suddetto mutamentodi rito.3. Il principio di diritto che esclude, anche nel giudizio di appello, la condannadell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non siaintervenuta nella discussione in pubblica udienza (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581-03;

Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01; Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirgnotta, Rv. 284725-01) non poteva, dunque,operare, in difetto di compiuta vocatio in ius di tutte le parti con riferimento all’udienza atrattazione orale.4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente allastatuizione di rigetto della richiesta di rifusione delle spese delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel processo di appello dalle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.La regolazione delle spese per l’odierno grado è rimessa all’esito definitivo delprocedimento.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata rifusione delle spese del gradosostenute dalla parte civile con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione dellaCorte di appello di Catania.Spese al definitivoCosì è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI LUCIANO IMPERIALI