Italian Court dismisses appeal against settlement sentence as grounds exceed permitted scope under Art. 610.610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a settlement sentence inadmissible because the grounds raised exceeded the statutory scope for such reviews. The appellant challenged the sentencing profiles without specific examination, arguing violations of law and motivation defects. The court ruled that only specific issues regarding the party's will, prosecutor consent, and the appeal judgment content are permissible, rejecting broader complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale; Art. 599-bis del codice di procedura penale: The appeal against a settlement sentence is inadmissible if it raises grounds outside the limited scope of the party's will, prosecutor consent, or the appeal judgment content.
Parole chiave
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D'APPELLO DI ROMAUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione ai profili sanzionatori, recepiti dal giudice nella misura indicata dalle parti, ma nonsoggetti ad uno specifico vaglio.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti.Deve essere ricordato in premessa come ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod.proc. pen. la Corte possa dichiarare senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.Invero, le uniche doglianze proponibili avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello, mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianzeper questioni che esulino dal perimetro sopra delineato.3.
Alla pronuncia consegue la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente