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Sentenza — n. 25080/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25080/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA LUISA MIRANDA che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5,e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Bergamo ha annullato ilprovvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari delTribunale di Bergamo, per importo superiore al milione di euro nei confronti di Luisa AntoniaCortesi in relazione all’accusa di circonvenzione di incapace commessa ai danni della ziaGiovanna Rachele Cortesi.Secondo la ricostruzione del Tribunale, prescritte le ipotesi circonvenzionali e nonprocedibili per mancanza di querela le diverse ipotesi di appropriazione indebita (frutto diriqualificazione di una parte della imputazione provvisoria), non rimane in piedi che l’accusadi autoriciclaggio, di cui sussiste il fumus ma non la descrizione del periculum.Infatti, si conclude nell’ordinanza, il tema del periculum, in relazione al reato diautoriciclaggio è totalmente obliterato, nel provvedimento genetico, cosicché non ne èpossibile l’integrazione da parte del Tribunale.2.

Regesto Legislator

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ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 25080/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Per le predette ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA LUISA MIRANDA P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Parole chiave

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petizione d'eredità beni di famiglia controversie patrimoniali deficit dell'unione coniugale beni sequestrati procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

nclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA LUISA MIRANDA che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5,e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Bergamo ha annullato ilprovvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari delTribunale di Bergamo, per importo superiore al milione di euro nei confronti di Luisa AntoniaCortesi in relazione all’accusa di circonvenzione di incapace commessa ai danni della ziaGiovanna Rachele Cortesi.Secondo la ricostruzione del Tribunale, prescritte le ipotesi circonvenzionali e nonprocedibili per mancanza di querela le diverse ipotesi di appropriazione indebita (frutto diriqualificazione di una parte della imputazione provvisoria), non rimane in piedi che l’accusadi autoriciclaggio, di cui sussiste il fumus ma non la descrizione del periculum.Infatti, si conclude nell’ordinanza, il tema del periculum, in relazione al reato diautoriciclaggio è totalmente obliterato, nel provvedimento genetico, cosicché non ne èpossibile l’integrazione da parte del Tribunale.2.

Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Bergamo, lamentando violazione di legge sostanziale, inrelazione alla (ri)qualificazione delle condotte che hanno visto la intestazione del contocorrente in comune da parte della imputata unitamente alla persona offesa, ed allesuccessive vicende del conto, in termini di appropriazione indebita piuttosto che dicirconvenzione.3. Il Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, con memoria inviata per mailha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Inviando memoria con lo stesso mezzo, il difensore dell’indagata ha chiestol’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.2. Occorre preliminarmente chiarire che la contestazione formulata con il motivo unicodi ricorso, attinente alla intervenuta riqualificazione di una parte di episodi in termini diappropriazione indebita piuttosto che di circonvenzione di incapace – secondo l’originariaformulazione - è, in sé, fondata.È, infatti, da considerarsi definitivamente superato, per ragioni di effettività della tutela edi novellato inquadramento del reato in termini di danno, piuttosto che di pericolo,l’orientamento abbracciato nella sentenza indicata nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n.11644 del 13/12/2022, dep. 2023, M, Rv. 284439 - 01).Si è venuta progressivamente affermando, fin da epoca in verità risalente,l’orientamento alternativo che ha trovato definitiva consacrazione nella recente sentenzacitata nel ricorso (Sez. 2, n. 186 del 02/12/2025, dep. 2026, P, Rv. 289315 – 02), e checostituisce allo stato, si può dire, la più completa ricapitolazione dei vari orientamenti e delleesigenze che hanno in definitiva portato a configurare il reato di circonvenzione di incapacecome fattispecie, per la varietà delle manifestazioni, polimorfa o ‘a geometria variabile’.

Unreato, quindi, necessitante di una specifica struttura flessibile, in grado di ricomprendere nelsuo compasso tanto l’elemento circonvenzionale che l’effetto di danno da esso, prima o poi,conseguente. Si è quindi affermato che il delitto di circonvenzione di persone incapaci,postulando il compimento di un'azione manipolatoria il cui risultato finale consistenell'induzione a compiere un atto causativo di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per lapersona offesa o per altri, ha natura di reato di danno e non di pericolo. L'evento, daintendersi in senso naturalistico, comportando una modifica della realtà generata dall'attocompiuto dall'incapace, è composto da un fatto psichico, costituito dall'induzione, qualedeterminazione della volontà del soggetto passivo, da un accadimento umano, costituito dal"compimento dell'atto", quale manifestazione dell'induzione e da una conseguenza giuridica,generata dall'atto compiuto.

La chiarezza e la completezza del precedente, esime il Collegiodall’ulteriore, specifica illustrazione.Nel caso concreto, la circonvenzione, pertanto, abbraccia e si materializza in condotteoriginate da un approfittamento iniziale comune, che sono poi giunte a compimento inepoche diverse e successive.Dall’indicata premessa, deriva, quale inevitabile conseguenza, l’erroneità dellariqualificazione disposta dal Tribunale che, in base ad una ricostruzione fattuale immutata (e,peraltro, incontestata), ha ritenuto non rientrasse nel concetto di circonvenzione, ma diappropriazione indebita, tutta una serie di atti di disposizione compiuti dalla indagata edelencati alle pagine 13 e 14 della decisione impugnata.3.

Quanto fino ad ora considerato non è sufficiente, tuttavia, ad assicurare il buon finedel ricorso, cioè il suo accoglimento.Infatti, la decisione impugnata ha chiaramente illustrato le conseguenze dellariqualificazione: all’affermazione dell’improcedibilità delle appropriazioni indebite ed allaverifica della sussistenza del fumus boni iuris del reato di riciclaggio, ha fatto seguito laconstatazione della mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora, nonessendovi “alcuna indicazione di elementi fattuali che supportano l’affermazione dellasussistenza in concreto del rischi che vengono in rilievo nel caso in esame alla luce dellecondotte realizzate da Cortesi Luisa Antonia”.

“E’ difatti necessario” – si legge ancoranell’ordinanza – “che il provvedimento ablativo si soffermi sulle ragioni per le quali il bene daconfiscare potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato,utilizzato o alienato” (pg. 19). È un vacuum motivazionale non emendabile dal tribunale delriesame, si nota infine nel provvedimento.3.1 Con tale aspetto, fondamentale nell’economia della decisione di annullamento,costituendone il cuore motivazionale, il ricorso non si confronta affatto.3.2 Va, allora, ricordato il principio ermeneutico espresso in proposito da questa stessaSezione (Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, PMT/ Mazza, Rv. 285867 – 01) secondo cui èinammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblicoministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del fumuscommissi delicti (conseguente, in subiecto casu, alla mancanza di condizione di procedibilitàdel reato, come riqualificato), del riesame cautelare promosso nei confronti del decreto disequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancatoriconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al periculum inmora, posto che l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto noncondurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di unadecisione concretamente favorevole per l'impugnante.4.

Per le predette ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA LUISA MIRANDA P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.