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Sentenza — n. 25070/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging motivated illogic rather than legal violation under Art. 325 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25070/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the prosecution's appeal inadmissible because it relied solely on the alleged illogic of the lower court's reasoning. The defense argued the appeal was precluded by law, while the prosecution contended the Tribunal's justification was contradictory and lacked legal basis. The Court ruled that Article 325 of the Code of Criminal Procedure permits cassation appeals only for alleged violations of law, explicitly excluding challenges based on the quality or coherence of the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 325, Art. 606 c.p.p.: Cassation appeals against preventive seizure orders are admissible only for alleged violations of law, strictly excluding grounds based on the illogic, contradiction, or insufficiency of the court's motivation.

Parole chiave

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preventive seizure appeal violation of law requirement inadmissible cassation appeal defect of motivation criminal procedure code beni sequestrati azione di rivocazione del sequestro distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.p.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione ex art. 325 e 606 lett.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Per tale ragione, il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.
art. 325 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile poiché adduce un unico motivo non consentito.Il motivo dedotto non rientra tra quelli permessi avverso un provvedimento cautelarereale, visto che l’art. 325 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè
226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv.
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Testo completo

to a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/04/1950avverso l'ordinanza del 02/04/2026 del TRIBUNALE DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA LUISA MIRANDA che hachiesto l'annullamento dell’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio davanti ad altra Sezionedel Tribunale di Napoli;osservato che l’Avv. VINCENZO MAIELLO del Foro di Nola, in difesa di ADOLFO GRECO siè riportato alla memoria depositata, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Napoli ha annullato il sequestropreventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata,di una somma di denaro (superiore a € 2.700.000,00) rinvenuta a seguito di perquisizionenell’abitazione di Adolfo Greco.Nel provvedimento, adottato a seguito di istanza di riesame proposta dalla difesadell’indagato, si evidenzia che l'assenza di ogni collegamento dell'indagato con attivitàdelinquenziali di terzi, la più che probabile derivazione della somma di denaro dacomportamenti fiscali infedeli, le modalità di possesso utilizzate dal suddetto soloapparentemente riconducibili a concreti ed effettivi tentativi di occultamento e l'assenza diogni collegamento dell'indagato con ambienti criminali, impediscono di configurare ilriciclaggio e, in assenza di contestazioni relative all’autoriciclaggio, di mantenere il vincolodel sequestro.2.

Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione ex art. 325 e 606 lett. e, cod. proc. pen., desumibile dallo stessoprovvedimento impugnato.3. Ha presentato una memoria anche l’indagato Adolfo Greco, a mezzo del propriodifensore, Avv. Vincenzo Maiello, evidenziando da un lato l’inammissibilità del ricorso,essendo il vizio motivazionale precluso nell’ambito delle impugnazioni in materia di misurecautelari reali e, dall’altro, l’infondatezza nel merito del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile poiché adduce un unico motivo non consentito.Il motivo dedotto non rientra tra quelli permessi avverso un provvedimento cautelarereale, visto che l’art. 325 cod. proc. pen. espressamente circoscrive le ragioni di critica a talidecisioni a (supposte) violazioni di legge (“Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli322 bis e 324, l'imputato e il suo difensore … possono proporre ricorso per cassazione perviolazione di legge”), escludendo possibili vizi motivazionali.Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivoo probatorio, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p),cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice dimerito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Nel caso concreto, findall’intestazione, il motivo è incentrato su aspetti attinenti alla giustificazione fornita dalTribunale, di cui si lamenta la insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità, non laillegittimità.Ed è appena il caso di sottolineare che, sebbene la costante giurisprudenza di questaCorte – come ricordato dallo stesso ricorrente - ricomprenda il difetto di motivazione nellaviolazione di legge, quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare ilprovvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezzae di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

U., n. 5876 del13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01), tale condizione non è certo ravvisabile nel caso oggetto di scrutino, ove la motivazionerisulta adeguata e sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso. Ciò è tanto vero, chelo stesso ricorrente, dopo aver richiamato il principio ora ricordato, non ne parla più,spendendosi, per contro, nel tentativo di dimostrare come la motivazione sia“manifestamente contraddittoria ed illogica” (pg. 2), motivo non consentito in questa sede,come già detto.2.

Per tale ragione, il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente