Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of penalty qualification rights under settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the applicant had previously waived the right to challenge the legal qualification of facts and the penalty measure through a settlement agreement in the second instance. The court held that the statutory power granted to parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects on the entire proceedings, including the legality review. Consequently, the applicant cannot now raise defects regarding the penalty determination that do not constitute illegality, as the settlement's consensual nature precludes such arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; The power of disposition granted to parties regarding the settlement of the penalty creates preclusive effects on the entire proceedings, excluding the admissibility of cassation appeals challenging the legal qualification of facts or the penalty measure unless they involve illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
0, comma 5-bis, cod. proc. pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Alfonso Masone, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato lasentenza con la quale il Tribunale di Benevento il 26/10/2021 lo aveva condannato allapena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole di reati di usura aggravata,rideterminando le pene ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità allarichiesta di concordato.A sostegno del ricorso deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e laviolazione di legge con riferimento all’omessa motivazione in ordine alla qualificazionegiuridica dei fatti ed alla misura della pena come rideterminata.2.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero,questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), conorientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha chiarito che è inammissibile ilricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle qualil'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto ilpotere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudicedi secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivicompreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione.
In particolar modo, non sono deducibili con ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alladeterminazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la naturaconsensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cortecost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eurotremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 marzo 2026L’estensore Il PresidenteLuciano Imperiali Andrea Pellegrino