Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25051/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of nullity regarding defense counsel notification and favorable sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25051/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, finding the grounds for nullity regarding defense counsel notification to be unfounded. The record showed the defendant was properly notified of the oral hearing and had requested participation, which was granted with an interpreter present. Furthermore, the court rejected the claim of erroneous sentencing, noting the penalty was already below the statutory minimum and that generic mitigating circumstances were correctly denied based on the defendant's negative personality and criminal history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 601, cod. proc. pen.; Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the defendant was properly notified of the oral hearing and the defense counsel's absence was justified by the defendant's request for participation and subsequent substitution.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility defense counsel notification oral hearing participation substitution of counsel sentencing below minimum generic mitigating circumstances negative personality

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Selmi, articolandodue motivi di ricorso con i quali eccepisce la nullità della sentenza impugnata inrelazione all’art. 178, comma 1, lett.
Art. 601, cod. proc. pen.
Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 601 cod. proc. pen
articolo 616 cod.proc. pen
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

di appello di RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Maria Luisa Miranda cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. Maria Concetta Catanzaro del foro di Roma,che ha insistito nell’annullamento della sentenza impugnata.1. Con sentenza del 23 gennaio 2026 la Corte di Appello di Roma haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 24 settembre 2025 con laquale l’imputato appellante Selmi Mohamed Amin era stato condannato con ritoabbreviato alla pena di tre anni di reclusione perché ritenuto responsabile dei reatidi rapina e resistenza a pubblico ufficiale.2.

Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Selmi, articolandodue motivi di ricorso con i quali eccepisce la nullità della sentenza impugnata inrelazione all’art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. per l’omesso avviso aldifensore della trattazione del giudizio di appello con la partecipazione delle parti,a seguito di richiesta in tal senso dell’imputato nonché l’erronea applicazione dellalegge penale, con riferimento alla determinazione della pena, da ridursi al minimoedittale, ed all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.3.1. Dagli atti del fascicolo – la cui consultazione è consentita in sede dilegittimità, in ragione della natura processuale dell’eccezione in esame – risultache il decreto di citazione datato 6 novembre 2025 conteneva l’avviso che la Cortedi appello “procederà in camera di consiglio con la partecipazione delle parti” (cd.udienza partecipata ex art. 601 cod. proc. pen.); che il decreto era stato notificatoa mezzo pec, in pari data, al difensore di fiducia e all’imputato; che, proprio aseguito della notifica del decreto, il Selmi, detenuto, aveva chiesto di partecipareall’udienza, con istanza del 17 novembre 2025, pervenuta in data 18 novembre2025; che la corte di merito aveva dato seguito all’istanza, provvedendo anchealla nomina di un interprete in lingua araba, il quale aveva presenziato, fornendol’assistenza richiesta; che all’udienza del 23 gennaio 2026 l’imputato, presentemediante videocollegamento, aveva reso spontanee dichiarazioni mentre ildifensore di fiducia, ritualmente avvisato, risultava assente e veniva pertantosostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da avvocato reperibile chenulla eccepiva.Non sussiste, pertanto, la nullità eccepita, perché il difensore di fiducia haricevuto l’avviso di trattazione orale del giudizio.3.2.

La pena risulta determinata in senso favorevole all’imputato (la pena baseper il più grave reato di rapina consumata – e non tentata, come sostenuto dalladifesa – è stata fissata in tre anni di reclusione, al di sotto del minimo edittale); lecircostanze attenuanti generiche sono state negate per la personalità negativa delSelmi, desumibile, oltre che dalle modalità dei reati, dai precedenti penali.4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi Agostinacchio Luciano Imperiali