Cassation court dismisses appeals by Ferrentino brothers but annuls extortion conviction against Morano due to lack of proof regarding unpaid wages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeals filed by the Ferrentino brothers and Dimasi Giuseppe, upholding their convictions for mafia-enhanced extortion. However, the court annulled the conviction against Rocco Morano because the lower court failed to address the defense's argument that the extorted sum merely masked unpaid wages from a prior labor dispute. The decision was based on the absence of evidence proving the debt was non-existent or that the payment was a disguised bribe rather than a legitimate debt settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 c.p.p.; Art. 125, 192, 546 c.p.p.: The appellate court must substantively examine all defense arguments regarding the nature of the funds involved; a conviction for extortion based on a sum allegedly masking unpaid wages is invalid if the court fails to verify the existence of the underlying debt or the falsity of the alleged non-payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
il 05/11/19783.FERRENTINO FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 05/03/19904.DIMASI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 31/01/19885.MORANO ROCCO nato a TAURIANOVA il 07/10/1970avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT,che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi;udito l'avvocato LO GIUDICE CALOGERO che, in difesa di FERRENTINO MARCO, FERRENTINOALESSIO e FERRENTINO FRANCESCO, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1.
Con sentenza dell’11 luglio 2022 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di ReggioCalabria, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Marco Ferrentino, Alessio Ferentino,agito avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall’appartenenza alla cosca Chindamo-datore di lavoro Marco Giovannelli, delle spese asseritamente sostenute per lavori diristrutturazione di un immobile mai eseguiti. Il Morano, a sua volta, veniva riconosciuto colpevoledel delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti del predetto MarcoGiovannelli, costretto a consegnargli la somma di 15.000,00 euro per aver perso la disponibilitàdell’immobile estortogli da appartenenti alla cosca Chindamo-Ferrentino in conseguenza delrifiuto del predetto di far eseguire lavori di ristrutturazione dinanzi riferiti.2.
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 04/06/2025, ha riformato solonel trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado, ed avverso la sentenza della Corteterritoriale hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti imputati.3. Con unico ricorso a mezzo del comune difensore, Marco Ferrentino, Alessio Ferrentino efine, sei motivi di impugnazione:3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 649 cod. proc. pen.per essere stati i ricorrenti ritenuti colpevoli di estorsione in relazione ad un fatto storico giàconsiderato nel procedimento “Lex” ed ivi valorizzato per rafforzare il dato relativo allapartecipazione degli stessi al sodalizio mafioso, in tal modo operando una violazione del principiodel “ne bis in idem”, come configurato dalle Sezioni unite di questa Corte di Cassazione (Sez.
U,n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01) che hanno riconosciuto la nozione dimedesimo fatto anche con riferimento alle ipotesi di reato diversamente qualificato, purché visia una corrispondenza storico-naturalistica, in coerenza, peraltro, con la giurisprudenza dellaCorte EDU, ed in particolare della sentenza Zolotukhin c. Russia, laddove questa ha affermatoche “non è consentito allo Stato membro celebrare più procedimenti penali o applicare sanzioniper fatti sostanzialmente identici anche se qualificati giuridicamente in modo diverso”.3.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, comma 3, 192e 546, comma 1, cod. proc. pen., per aver valorizzato i giudici di merito le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia Giuseppe Dimasi senza considerare che questo ha iniziato il suopercorso collaborativo nel luglio del 2017, dopo uno stato di detenzione di dieci mesi per ilprocedimento “Lex” e dopo aver conosciuto tutti gli atti di indagine per essere stato emessol’avviso di conclusione delle indagini nel maggio 2017, senza considerare che Morano Rocco hariferito di non essere mai stato minacciato da Marco Ferrentino, e che perfino la moglie delMorano ha riferito di non essere a conoscenza che il marito avesse venduto l’immobile paternoper risarcire il Dimasi dalla mancata esecuzione dei lavori richiesti dal Giovannelli.
Assumono,inoltre, i ricorrenti che, dalle conversazioni intercettate, non sarebbe emersa alcuna pressione,violenza o minaccia, risultando, invece, dai certificati anagrafici perfino un rapporto familiare trai Ferrentino ed il Moreno. I giudici di merito, pertanto, avrebbero omesso di procedere al triplicevaglio richiesto per la valutazione delle chiamate in correità, in relazione prima alla credibilitàdel dichiarante, poi all’attendibilità della chiamata ed infine ai riscontri esterni.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen.e 629 cod. pen., per essersi riconosciuta la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al delittodi estorsione unicamente in virtù della frase “tu hai garantito sei un uomo e sai come funziona”,mentre Alessio Ferrentino è stato ritenuto colpevole solo perché destinatario di una scrittura eperché interlocutore di Marco Ferrentino di alcune conversazioni del 03/07/2017;3.4.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 629 e 393 cod. pen.,essendosi qualificato il reato come estorsione senza in alcun modo approfondire la questionerelativa al recesso del Giovannelli dall’accordo per l’esecuzione delle opere e senza valutare,pertanto, la sussistenza o meno di un diritto di credito dei ricorrenti.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravantedi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sulla base della mera utilizzazione di “… espressioni di logichedi appartenenza alla ‘ndrangheta ed espressione in concreto di esercizio del metodo mafioso” dicui alla pag. 23 della sentenza.3.6.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, che si assume fondato solo su argomenti stereotipati.4. Giuseppe Dimasi ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione.4.1. Violazione di legge, con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione altrattamento sanzionatorio, essendosi riconosciuta con la sentenza di appello la continuazionedell’estorsione contestata con il delitto di partecipazione all’associazione di stampo mafiosooggetto del procedimento “Lex”, applicando l’aumento di pena in continuazione di quattro mesi,senza valorizzare la collaborazione del ricorrente in modo da differenziare tale aumento di penada quello disposto per i Ferrentino, così come aveva fatto, invece, la sentenza della Corte diappello di Reggio Calabria con la sentenza in data 26/06/2024 che aveva deciso il predettoprocedimento “Lex”.4.2.
Violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio ritenuto troppo severo,essendosi operato un eccessivo aumento di pena per la continuazione, mentre il Dimasi, in virtùdella collaborazione, avrebbe meritato aumenti di pena vicini al minimo previsto per legge che,nel cumulo giuridico previsto per la continuazione, può corrispondere anche ad un solo giorno direclusione.5. Il ricorso di Rocco Morano si fonda su due motivi di impugnazione.5.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 629 e 416-bis comma 1 cod. pen., peressersi ritenuta la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di estorsione aggravata dalmetodo mafioso pur essendo il Morano, invece, vittima della capacità di intimidazione deidell’inadempienza del suo datore di lavoro.
Sul piano oggettivo, infatti, mancando la provadell’inesistenza del credito vantato dal Morano nei confronti del Giovannelli, mancherebbe laprova sia del danno ingiusto che del profitto illecito necessari per configurare il delitto diestorsione.Rileva il ricorrente che anche a pag. 11 della sentenza di appello emerge che il Giovannelliera consapevole della vendita immobiliare che il Morano aveva subìto per risarcire i Ferrentinodel suo inadempimento contrattuale, sicché doveva ritenersi inverosimile che lo stesso Moranopotesse poi utilizzare la nomea criminale degli stessi Ferrentino per farsi risarcire dal suo exdatore di lavoro.Soprattutto, però, si assume che difettano nella fattispecie in esame sia la minaccia di unmale ingiusto che la dazione indebita di una somma, mancando la prova della falsità della lungaprocedura esecutiva intrapresa dal Morano per ottenere il pagamento delle retribuzioni noncorrispostegli dal Giovannelli.5.2.
Vizio di motivazione – parché in parte mancante ed in parte palesemente illogica econtraddittoria – in ordine alle censure avanzate in ordine al travisamento delle prove offertedalla difesa.Sotto il primo profilo, deduce il ricorrente che è del tutto assente nella sentenza impugnatauna risposta alle censure presentate con l’atto di appello con il quale si era sottolineato comedifettasse del tutto la prova dell’insussistenza del credito riconosciuto al Morano dal decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia nei confronti di Matteo Giovannelli avente ad oggetto ilpagamento in favore del Morano della somma di euro 14.000 a titolo di retribuzioni e TFR, nonavendo il giudice di primo grado nemmeno indicato quali fossero, invece, le prove che tali sommeerano state regolarmente pagate.
Nel difetto di motivazione sul punto, viene a mancare la provastessa sia del danno ingiusto che dell’ingiusto profitto.La motivazione della sentenza sarebbe, invece, illogica e contraddittoria laddove, a frontedella deduzione difensiva circa l’assenza di capacità intimidatoria del Morano, si è rilevato – apag. 14 della sentenza di secondo grado – che il Giovannelli aveva appreso da altro imprenditoreedile, Cacciatore, che ”Morano, Dimasi e Ferrentino erano tre spiantati senza soldi” e che il lavorolo avrebbe potuto invece fare lui.
Altra contraddizione, infine, sarebbe da ravvisare nella forzataequiparazione tra l’importo preteso dai Ferrentino/Dimasi nei confronti del Morano, pari a 20.000euro, e l’importo di 15.000 euro azionato dal Morano verso il suo ex datore di lavoro.6. Con memoria scritta del 05/02/2026 il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale Roberto Patscot, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.7. La parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 16/02/2025 ha presentatomemoria, a mezzo del difensore avv. Maria Elisabetta Cavallaro, chiedendo il rigetto dei ricorsi,ed allegando nota spese.8.
In data 24/02/2026 anche l’avv. Giovanni Montalto ha presentato memoria scrittanell’interesse dei suoi assistiti Marco, Alessio e Francesco Ferrentino, chiedendo l’accoglimentodel ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi presentati nell’interesse di Marco Ferrentino, Alessio Ferrentino, Francescodiscostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito delladecisione impugnata.2. E’ manifestamente infondato, in particolare, il primo motivo del ricorso propostonell’interesse dei Ferrentino e volto a prospettare una violazione del principio del “ne bis in idem”,per essere stato già giudicato il fatto storico oggetto del capo di imputazione in altro più ampioprocedimento, denominato “Lex”.Come insegnano le sezioni unite di questa Corte di legittimità con la pronuncia richiamatadagli stessi ricorrenti, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità delfatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato,considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardoalle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.
U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799-01), mentre la sentenza impugnata ha ben evidenziato (pag.
21) che oggetto delprocedimento denominato “Lex” non era la condotta estorsiva in questa sede contestata airicorrenti, bensì la condotta di partecipazione alla cosca Chindamo-Ferrentino. La vicendaoggetto dell’odierno capo di imputazione è emersa anche in quella sede, ma solo come elementoidoneo a rafforzare il dato relativo alla loro partecipazione al sodalizio mafioso, perché in qualchemodo rilevante ai fini della prova del reato associativo, e non già come oggetto di specificacontestazione e condanna, fosse anche con qualificazione giuridica diversa.
Nessuna preclusione,pertanto, poteva derivare da tale procedimento, non potendo certo riconoscersi identità dioggetto tra i procedimenti relativi al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quelli relativi a singoliepisodi criminosi, quand’anche posti in essere al fine di agevolare l’associazione mafiosa oavvalendosi della forza di intimidazione di questa.Alla luce di tali princìpi, con riferimento ai rapporti tra procedimenti in tema di associazioneper delinquere di stampo mafioso e di reati compiuti nell’interesse di questa, questa Corte hagià avuto modo di rilevare che non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando lapartecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il qualesia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizioimpedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicatocon sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e divalutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018,D’Agostino, Rv. 276719-02, in fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen., emessa sulla base di elementi già utilizzati per affermare, in altri procedimenti, laresponsabilità degli imputati in relazione a condotte di intestazione fittizia di beni e di estorsioneaggravate ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12luglio 1991, n. 203).3.
Nessun vizio di motivazione o violazione di legge può rinvenirsi anche in relazione allavalorizzazione delle dichiarazioni del coimputato Giuseppe Dimasi nella ricostruzione dei fatti percui si procede. Se è vero, infatti, che le sentenze di merito non hanno fatto alcun cenno almomento in cui è iniziata la collaborazione con la giustizia del predetto Dimasi, l’onere dellamotivazione ed il rispetto dei criteri di valutazione della prova dichiarativa risultano comunquesoddisfatti dal percorso argomentativo di entrambe le sentenze di merito – le quali, come è noto,si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01;
Sez. 6, n. 11421 del 29/09/1995, Baldini, Rv. 203073-01; Sez. 1, n. 4827 del 18/03/1994, Lo Parco, Rv. 198613-01) – che hanno dato ampiamenteconto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la credibilità soggettiva del Dimasi,l’attendibilità delle sue dichiarazioni e gli ampi riscontri che queste hanno ricevuto dalle altreemergenze processuali, prima tra tutte le intercettazioni. La sentenza impugnata (pagg. 21 ss.)ed ancor più diffusamente la sentenza di primo grado (pagg. 105 ss.), infatti, hanno evidenziatocome la scelta collaborativa del predetto dovesse apprezzarsi in termini di genuinità, credibilitàed affidabilità, per aver avuto il predetto conoscenza diretta delle vicende relative al sodaliziocriminoso, in quanto particolarmente vicino a Marco Ferrentino, al punto di essere stato descrittoda altri come braccio destro di questo nell’espansione imprenditoriale e criminale del sodalizionel territorio di Voghera, e da aver avviato, all’epoca dei fatti oggetto del procedimento, la “DimaCostruzioni s.r.l.”, dietro la quale si celava la persona di Marco Ferrentino.Soprattutto, però, la sentenza impugnata ha riconosciuto l’attendibilità delle dichiarazionianche autoaccusatorie del Dimasi perché coerenti, lineari e dettagliate anche in relazione allevicende oggetto del presente procedimento, senza alcun segno di ridimensionamento delleproprie responsabilità o del proprio ruolo, come è emerso dal procedimento “Lex”, ed ha altresìrilevato i numerosi e significativi riscontri che tali dichiarazioni avevano ricevuto dalle altreemergenze processuali, prima tra tutte le intercettazioni (cfr. pagg. 108 e 109) e le dichiarazionirese da Rocco Morano e dalla moglie di questo Doris Pagnotta.4.
Le censure di cui al terzo motivo di ricorso prospettano una rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione non consentita in questa sede, perché esula dai poteridella Corte di cassazione, in quanto valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito,non potendo integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). Si tratta, peraltro, di censure da ritenersi ancheaspecifiche, in quanto non si confrontano adeguatamente con il percorso argomentativo dellesentenze di merito, che hanno fondato il riconoscimento dell’intimidazione posta in essere daifunziona”, ricordata nel ricorso, ma anche sulle dichiarazioni del Dimasi, riportate, sia pursinteticamente, alle pagg. 107-108 della sentenza di primo grado, nonché sulle risultanze delleintercettazioni telefoniche, dalle quali è emerso che Marco Ferrentino è stato il registadell’operazione simulatoria di vendita di un immobile dei coniugi Morano-Pagnotta, al fine dicostringere il Morano a risarcire la cosca dal predetto rappresentata dalla mancata realizzazionedi un affare minore per la Dima Costruzioni s.r.l. che proprio in quel periodo il Dimasi avevaavviato.
Dalle conversazioni intercettate, oltre che dalle dichiarazioni del Dimasi, inoltre, èemerso che hanno cooperato al raggiungimento dello scopo Marco Ferrentino, Francescoadeguatamente istruito sul da farsi dal Dimasi, provvedeva alla redazione di una scritturaretrodatata nella quale simulava di corrispondere, da allora, 200 euro mensili al proprietariodell’immobile, fino alla concorrenza di 20.000,00 euro.5. E’ manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, volto a prospettare laqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen., non considerata dalla Corte territorialesenza in alcun modo approfondire la questione relativa al recesso del Giovannelli dall’accordoper l’esecuzione delle opere e senza valutare, pertanto, la sussistenza o meno di un diritto dicredito dei ricorrenti.
Per quanto il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenzao minaccia alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elementopsicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge conassoluta chiarezza come, pur non accettando Marco Ferrentino il rifiuto di Matteo Giovannelli difar eseguire il lavori per la ristrutturazione di un proprio immobile, pagandone il corrispettivo, iricorrenti fossero comunque ben consapevoli dell’inesistenza di qualsiasi rapporto di debito-credito con il Morano, condotto in Calabria per stipulare una scrittura privata con la quale perdevala disponibilità di un immobile senza incassare il prezzo di vendita, incassato invece in massimaparte da Marco Ferrentino ed in misura minore da Alessio Ferrentino.6.
Del pari manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è anche il motivo di ricorso voltoa censurare il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., atteso che lasentenza impugnata evidenzia con chiarezza come il metodo mafioso e le finalità di agevolazionedella cosca di appartenenza dei Ferrentino fossero ben percepite dal Morano, come emerso anchedalle conversazioni dello stesso con sua moglie e con il Giovannelli (riportate alle pagg. 109 e110 della sentenza di primo grado) e perfino ostentate, poi, dal Morano nei suoi rapporti con ilGiovannelli oggetto dell’imputazione contestatagli.7.
Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla sentenzacon motivazione fondata su elementi concreti, quali la riconosciuta gravità dei fatti e l’elevatacapacità a delinquere dei ricorrenti, desunta da tale condotta. Si tratta di motivazione esente damanifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio affermato da questa Cortesecondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento disituazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato(Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460-01), in alcun modo prospettatidalla difesa dei Ferrentino con il ricorso per cassazione, né con l’atto di appello.8.
Le censure proposte nell’interesse di Giuseppe Dimasi in relazione al trattamentosanzionatorio a questo riservato con la sentenza impugnata sono manifestamente infondate.Nessuna violazione di legge, infatti, può riconoscersi nell’aumento di pena di sei mesi direclusione disposto per la continuazione tra il reato in questa sede ascritto al ricorrente -talmente grave che la sentenza di primo grado aveva disposto una condanna alla pena di anniquattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria - ed i reati di cui alla precedente condanna,determinata in anni cinque di reclusione, quattro dei quali per il reato più grave, sicché unicovincolo nella determinazione della pena di cui al reato per cui si procede era quello posto dall’art.81 cod. pen. erano quello del triplo della pena disposta per il reato più grave (nel caso di specieanni quattro di reclusione) e quello corrispondente al cumulo materiale delle pene previste per isingoli reati: risulta evidente che l’aumento di pena disposto in sei mesi di reclusione, primadella riduzione per il rito, in relazione al grave reato oggetto del presente procedimento risultamolto lontano dai limiti massini previsti dalla legge e ben più vicino, invece, al minimo consentitodi un solo giorno di reclusione, né alcuna disposizione di legge imponeva un aumento di penadifferenziato rispetto a quello disposto per i coimputati, atteso anche che la collaborazione delDimasi è stata già considerata con la concessione dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1 comma3 cod. pen. e delle attenuanti generiche, attenuanti già calcolate nel determinare la pena per ilreato base.9.
Il ricorso proposto nell’interesse del Morano è, invece, fondato con riferimento ai duecollegati motivi proposti.A fronte di una sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole di aver estorto alGiovannelli la somma di euro 15.000,00 a titolo di “ristoro” per non avere quest’ultimo fattoeseguire alla ditta riferibile al Dimasi i lavori pattuiti, così esponendolo nei confronti dello stessoDimasi e dei Ferrentino, fino a dover cedere un appartamento della di lui moglie, con l’atto diappello il Morano aveva contestato la riconosciuta credibilità del Giovannelli, peraltro interessatoall’accusa nei suoi confronti e, soprattutto, aveva evidenziato che con provvedimento del08/04/2015 il giudice del lavoro del Tribunale di Pavia aveva ingiunto allo stesso Giovannelli dipagare al ricorrente la somma di euro 14.000,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte e di TFR,sicché la somma di 15.000,00 euro ricevuta doveva ritenersi mero pagamento di tale debito.
LaCorte territoriale, nel confermare il giudizio di penale responsabilità del Morano in ordineall’estorsione ascrittagli, non si è adeguatamente confrontata con tali argomentazioni, in quantosi è limitata a riconoscere assertivamente come “chiare, logiche e coerenti” le dichiarazioni delGiovannelli secondo le quali la somma corrisposta era stata solo ”mascherata da un’asseritainadempienza nel pagamento dello stipendiò che il Morano – all’epoca dipendente del Giovannelli– aveva deciso di far valere”. In tal modo, però, la sentenza impugnata non ha in alcun mododato conto del profitto ingiusto che il Morano si sarebbe procurato ai danni della persona offesa,giacché non ha spiegato le ragioni sia stato ipotizzato un mero “mascheramento”, difettandoqualsiasi prova, invece, del pregresso regolare pagamento dell’importo quantificato dal decretoingiuntivo, oppure della falsità o inesistenza delle prove riconosciute dal decreto ingiuntivo sulquale si fondava la procedura esecutiva intrapresa dl ricorrente.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti del Morano, con rinvio ad altrasezione della Corte territoriale per nuovo giudizio che si confronti con le censure proposte dalladifesa del Morano.10.
Va disattesa, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nelgrado dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria, il cui difensore ha fatto pervenireconclusioni scritte e nota spese in data 16 febbraio 2025, senza poi comparire alla odiernapubblica udienza. Ciò conformemente al principio, affermato da una pluralità di pronunce diquesta Corte di cassazione e ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui nel giudizio di cassazionecon trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle speseprocessuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblicaudienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di unamemoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez.
U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581-03; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02;Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Musso, Rv. 283118-01; Sez. 2, n. 36512 del16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di Ferrentino Marco, Ferrentino Alessio, Ferrentino Francescoe Dimasi Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Morano Rocco con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla partecivile Città Metropolitana di Reggio Calabria.Così deciso il 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano Imperiali Andrea Pellegrino