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Sentenza — n. 25031/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses revision appeal regarding inconsistent acquittals, ruling review limited to statutory conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25031/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Franco Gusmeroli's appeal against the Brescia Court of Appeal's refusal to grant a revision of his conviction. Gusmeroli argued that his subsequent acquittal of co-accused Salvatore Marra created an irreconcilable contradiction requiring a new trial. The court held that the revision request failed because the acquittal did not contradict the factual findings of the original judgment but rather the evaluation of evidence, which falls outside the scope of a revision proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A revision request based on inconsistency with another judgment must concern the facts established in the conviction, not merely the evidentiary evaluation, as the latter exceeds the strict perimeter of the extraordinary remedy.

Parole chiave

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revisione penale inconciliabilità giudicati concussione patteggiamento concordato limiti giudizio revisione valutazione prove art 129 codice procedura penale eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Una simile prospettazione,tuttavia, evidenzia implicitamente l’assenza di quel requisito dell’evidenzarichiesto dall’art. 129 cod. proc. pen., postulando, al contrario, un riesamecomplessivo delle risultanze processuali incompatibile con la natura e la funzionedel rimedio straordinario esperito.2.5.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza emessa nei confronti del Gusmeroli aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è divenuta irrevocabile in data 18 febbraio2022.4.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza emessa nei confronti del Gusmeroli aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Una simile prospettazione,tuttavia, evidenzia implicitamente l’assenza di quel requisito dell’evidenzarichiesto dall’art. 129 cod. proc. pen., postulando, al contrario, un riesamecomplessivo delle risultanze processuali incompatibile con la natura e la funzionedel rimedio straordinario esperito.2.5.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva
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Testo completo

rte di Appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Lorena Mentasti, che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 2 aprile 2019, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Sondrio, in data 17 dicembre 2015,aveva ritenuto Franco Gusmeroli e Salvatore Marra colpevoli del reato diconcussione di cui al capo G) dell’imputazione.2.

Con sentenza n. 37074 del 1° ottobre 2020, la Sesta Sezione penaledella Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la menzionata sentenza dellaCorte di Appello di Milano nei confronti di Salvatore Marra con riguardoall’affermazione della penale responsabilità e nei confronti di Franco Gusmerolilimitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.3. Con sentenza del 2 dicembre 2021, la Corte di appello di Milano haapplicato a Franco Gusmeroli, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2e mesi 8 di reclusione in relazione al reato di concussione di cui al capo G)dell’imputazione ed al contempo assolto Salvatore Marra dal reato ascrittogli pernon aver commesso il fatto.

La sentenza emessa nei confronti del Gusmeroli aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è divenuta irrevocabile in data 18 febbraio2022.4. Franco Gusmeroli, in data 1° marzo 2024, ha chiesto la revisione dellasentenza della già menzionata sentenza del 2 dicembre 2021 Corte di Appello diMilano sulla scorta del ritenuto contrasto di giudicati conseguente allasopravvenuta assoluzione del coimputato Salvatore Marra con la formula «pernon aver commesso il fatto» ed alla conseguente inconciliabilità delle ricostruzionidei fatti poste a fondamento delle due pronunce.5.

Franco Gusmeroli, a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 20 maggio 2025 con cui la Corte di appello diBrescia, ha rigettato l’istanza di revisione.Con i due collegati motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione dell’art.630 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenzadel dedotto contrasto di giudicati.La difesa censura la sentenza impugnata sostenendo che la Corte diappello di Brescia avrebbe ecceduto i limiti del devoluto nel giudizio di revisione,estendendo il proprio scrutinio a circostanze estranee all’istanza, che eracircoscritta alla condanna di Gusmeroli per il capo G) e alla successiva assoluzionedi Marra per il medesimo fatto.In particolare, i giudici della revisione avrebbero fondato la decisione suvalutazioni di merito mai esaminate nei precedenti giudizi, attribuendo alricorrente la consapevolezza dell’accordo corruttivo sulla base di elementi riferitial capo K), rispetto al quale Gusmeroli era stato prosciolto per intervenutaprescrizione e che, comunque, non costituiva oggetto della contestazioneconcernente il reato di concussione di cui al capo G).Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe inoltre omesso diesaminare le specifiche questioni prospettate con la domanda di revisione,concernenti l’inconciliabilità della sequenza temporale della vicenda concussiva,l’avvenuta attivazione della procedura espropriativa in data anteriore al 2febbraio 2008, la sottoscrizione della scrittura privata in pari data conretrodatazione al 1° ottobre 2007, l’assenza di condotte minatorie da parte delMarra nel corso dell’incontro del 2 febbraio 2008 e la riconducibilitàdell’intervento di quest’ultimo al tentativo di favorire la persona offesa, in ragionedel rapporto di amicizia che lo legava alla famiglia Ferrè.La difesa evidenzia, in particolare, che non potrebbe configurarsi alcunacondotta concussiva, posto che la procedura espropriativa era stata avviata il 24settembre 2007, quindi ben prima dell’incontro del 2 febbraio 2008 conconseguente determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio nella misuradi quattro euro al metro quadrato.

Aggiunge che la successiva sentenza diassoluzione del Marra avrebbe escluso che, nel corso dell’incontro del 2 febbraio2008, fossero state formulate minacce o pressioni nei confronti delle personeoffese.La difesa osserva, altresì, che la prospettata minaccia avrebbe avuto qualepresupposto una situazione ormai irreversibile, essendo il procedimentoespropriativo già stato approvato al momento dell’incontro, e che le personeoffese non avevano riferito di minacce o pressioni provenienti da Marra oGusmeroli, ma soltanto di una situazione per loro sfavorevole determinata dallecircostanze di fatto.Si richiama, inoltre, la sentenza del giudice di rinvio, il quale aveva esclusola sussistenza di elementi idonei a dimostrare il concorso del Marra nel reato diconcussione contestato al capo G), rilevando, al contrario, che questi era statocontattato spontaneamente dalla famiglia Ferrè per fornire un consiglio, inragione del rapporto di fiducia e di amicizia esistente, e che, per tale ragione, erastato assolto perché il fatto non gli era attribuibile.

La difesa sostiene, inoltre, lamancanza di elementi idonei a dimostrare la conoscenza, da parte del Marra,dell’illegittimità della procedura espropriativa promossa dal Comune di Cercino,sicché non sarebbe stato possibile presumere che egli fosse consapevoledell’illecita determinazione dell’indennità di esproprio.Sotto tale profilo, si evidenzia che, al momento dell’incontro del 2 febbraio2008, il Marra non avrebbe posto in essere alcuna condotta minacciosa, maavrebbe agito esclusivamente quale persona di fiducia della famiglia Ferrè,limitandosi a consigliare la cessione volontaria del terreno al fine di evitarel’espropriazione al prezzo di quattro euro al metro quadrato.

A quella data, infatti,l’unica alternativa concretamente praticabile per i Ferrè sarebbe stata quella dicedere volontariamente il terreno al Comune al prezzo di euro 7,7 al metroquadrato ovvero subire l’espropriazione al prezzo di euro 4 al metro quadrato (v.pagg. 14-16).Alla luce di tali considerazioni, la difesa conclude che la sopravvenutaassoluzione del Marra determinerebbe il venir meno della sentenza di condannapronunciata nei confronti del Gusmeroli in ragione dell’evidente inconciliabilitàlogica tra le due decisioni.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso deve essere rigettato stante l’infondatezza dei motivi di ricorso.1.

Occorre preliminarmente ribadire che la revisione delle sentenze diapplicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciate ai sensi dell’art. 444ovvero dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è necessariamente condizionata dai limitistrutturali propri dei riti speciali nei quali tali decisioni si inseriscono.In tali procedimenti, infatti, il giudice non è chiamato a svolgere un pienoaccertamento della responsabilità penale bensì ad esercitare un controllo sullalegittimità e correttezza dell’accordo intervenuto tra le parti alla luce delleemergenze istruttorie disponibili nonché a verificare l’eventuale ricorrenza di unadelle cause di non punibilità suscettibili di condurre al proscioglimentodell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Ne consegue che gli elementi posti a fondamento della domanda direvisione devono essere idonei a dimostrare che il soggetto nei cui confronti èstata applicata la pena concordata avrebbe dovuto essere prosciolto per lasussistenza di una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.Diversamente opinando, il giudizio di revisione verrebbe impropriamentetrasformato in uno strumento volto a rimettere integralmente in discussionel’accertamento del fatto e della responsabilità, alterando la struttura e lafisionomia delle sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e 599-bis cod. proc.pen. e frustrando le finalità acceleratorie e deflattive che caratterizzano tali riti.Tale soluzione risponde ad un’esigenza di coerenza sistematica del processopenale, che impone di contemperare, da un lato, l’interesse alla rimozionedell’errore giudiziario e, dall’altro, la necessità di preservare gli effetti della sceltaprocessuale consapevolmente operata dall’imputato, evitando che la revisionedivenga il mezzo per recuperare tutte le facoltà difensive cui egli abbiavolontariamente rinunciato aderendo al rito alternativo.Ne deriva che l’ambito applicativo della revisione delle sentenze emesseai sensi degli artt. 444 e 599-bis cod. proc. pen. risulta significativamente piùcircoscritto rispetto a quello della revisione ordinaria.

In tali ipotesi, infatti, ilgiudice non è chiamato a procedere ad una nuova e completa valutazione delcompendio probatorio, ma esclusivamente ad accertare se la diversaricostruzione dei fatti desumibile dal contrasto tra i giudicati sia tale daevidenziare, con il grado di evidenza richiesto dall’art. 129 cod. proc. pen., lanecessità del proscioglimento dell’imputato.In difetto di tale presupposto, la revisione cesserebbe di costituire unmezzo di impugnazione straordinario e si trasformerebbe in uno strumentostesso sollecitata, ottenendo la riapertura integrale dell’accertamento sul fatto esulla responsabilità.Va, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui, quando il contrastotra giudicati riguarda una sentenza pronunciata all’esito del giudizio ordinario eduna sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la domanda direvisione non può trovare fondamento in una diversa valutazione della capacitàdimostrativa delle prove né tantomeno in una differente interpretazione dellenorme ma deve essere ancorata all’esistenza di un’oggettiva incompatibilità tra ifatti storici posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 5, n. 10405 del13/01/2015, Contu, Rv. 262731-01;

Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv.281188-02).2. Alla luce di tali princìpi, la decisione impugnata si sottrae alle censureformulate dal ricorrente.2.1. La Corte distrettuale, infatti, nell’esaminare l’istanza di revisione, hapreso in considerazione tutti gli elementi prospettati dalla difesa, sottoponendoliad una valutazione complessiva e coordinata con quelli che avevano costituito ilfondamento della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,senza incorrere in alcuna omissione valutativa.Correttamente, il giudice della revisione ha ritenuto che l’assoluzione delMarra, pronunciata perché il fatto non è stato da lui commesso, non fosse idoneaa determinare il superamento del giudicato formatosi nei confronti del Gusmeroli.Come evidenziato nel provvedimento impugnato, la pronuncia assolutoria sifonda esclusivamente su una “diversa valutazione della conferenza probatoriadegli elementi istruttori a comprovare il dolo concorsuale” del Marra (pag. 7 delprovvedimento impugnato), senza incidere in modo decisivo sui fatti storici postia base della sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.2.2.

Tale differente apprezzamento del materiale probatorio, pertanto,non era idoneo ad integrare le condizioni richieste per il proscioglimento ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen., poiché lasciava impregiudicati i dati fattuali rilevantie non consentiva di ravvisare quella evidenza dell’esistenza di una causa diproscioglimento che sola avrebbe potuto giustificare il superamento dellapresunzione di colpevolezza insita nella richiesta di definizione del giudiziomediante concordato in appello.2.3. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che se èammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento perinconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altroimputato per il quale si sia proceduto separatamente, è tuttavia necessario chel'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza dicondanna e non già – come nella fattispecie – alla loro valutazione (Sez. 5, n.43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320-01)2.4.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come le doglianze delricorrente, in realtà, finiscano per sollecitare una diversa valutazione dellavalenza dimostrativa delle risultanze probatorie e per censurare il percorsomotivazionale della decisione impugnata secondo una prospettiva estranea ailimiti propri del giudizio di revisione delle sentenze di applicazione della pena, ilcui scrutinio resta necessariamente circoscritto alla verifica della sussistenza dellecondizioni previste dall’art. 129 cod. proc. pen.Significativamente, le stesse argomentazioni sviluppate nel ricorsoconfermano la correttezza della decisione impugnata, poiché il ricorrente insistenel sostenere che il materiale probatorio valorizzato dalla sentenza assolutoriaavrebbe richiesto un’approfondita rivalutazione.

Una simile prospettazione,tuttavia, evidenzia implicitamente l’assenza di quel requisito dell’evidenzarichiesto dall’art. 129 cod. proc. pen., postulando, al contrario, un riesamecomplessivo delle risultanze processuali incompatibile con la natura e la funzionedel rimedio straordinario esperito.2.5. Ne consegue che le deduzioni difensive, lungi dal prospettareun’incompatibilità oggettiva tra i fatti storici posti a fondamento dei giudicati,mirano esclusivamente a contestare l’accertamento della responsabilitàdall’ambito del giudizio di revisione delle sentenze emesse ex art. 599-bis cod.proc. pen.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, non potendo trovare ingresso,nell’ambito del rimedio straordinario della revisione, censure dirette a negare laresponsabilità dell’imputato al di fuori del rigoroso perimetro delineato dall’art.129 cod. proc. pen., dovendosi ritenere che il consenso prestato alla definizionedel processo mediante applicazione concordata della pena comporti l’accettazionedell’intero statuto processuale che disciplina tali riti, anche con riguardo ai limitientro i quali è consentito l’esperimento della revisione.3.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele Cersosimo Andrea Pellegrino