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Sentenza — n. 25023/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses extradition appeal, upholding German mandate priority over pending Italian trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25023/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by Mentor Zhjeci against the Bologna Court of Appeal's decision to extradite him to Germany. The appellant argued that his pending Italian trial and risk of flight outweighed the foreign warrants, but the court found the lower court's comparative assessment of judicial needs legally sound. Consequently, the court ruled that the gravity of the organized fraud charges in Germany and Austria justified prioritizing their execution over the domestic proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7, 17 legge n. 69/2005; Art. 24 I n. 69 legge n. 69/2005: The Court of Appeal may defer extradition to allow domestic proceedings, but must balance the needs of both Member States; if the foreign warrants involve serious organized crimes, their execution prevails over a pending domestic trial of lesser gravity.

Parole chiave

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European Arrest Warrant Extradition Priority Double Jeopardy Organized Crime Judicial Cooperation allontanamento estradizione confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7, 17 della legge n. 69/2005
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 24 I n. 69 della legge n. 69/2005
Con sentenza del 21 maggio 2026 la Sesta sezione di questa Corte annullava la predetta sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in quanto la sentenza era silente in ordine all'opportunità di rinviare la consegna ai sensi dell'art. 24 I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad
Detta valutazione, se sostenuta da idonea motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv.
Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe
278115; Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe, Rv.
Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, Dumitran
270164; Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, Dumitran, Rv.
Sez. 6, n. 51782 del 20/12/2013, De Mitri
259464; Sez. 6, n. 51782 del 20/12/2013, De Mitri; Sez.
Sez. 6, n. 14764 del 27/03/2013, Furman
51782 del 20/12/2013, De Mitri; Sez. 6, n. 14764 del 27/03/2013, Furman, Rv.
Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi
anche Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv.
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Testo completo

osto da: ZHJECI MENTOR CUI 0485PI2 nato in Kosovo il 07/08/1987 avverso la sentenza del 19/06/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la "nota difensiva e deposito documentale" del difensore del ricorrente, Avv. FRANCESCO BACCARO e udito lo stesso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 maggio 2026, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto sussistenti le condizioni di legge (ex artt. 6, 7 e 17 della legge n. 69/2005) per disporre la consegna di Mentor Zhjeci, richiesta dalle autorità giudiziarie tedesche con mandato di arresto europeo, al fine del suo perseguimento penale per i reati di tentato furto aggravato in concorso e furtiorganizzati ai danni di istituti bancari, sportelli ATM e stazioni di servizio, commessi nel 2024; inoltre, sul medesimo soggetto gravava un ulteriore mandato di arresto europeo emesso ii 5 novembre 2025 dall'autorità giudiziaria austriaca (Procura di Salisburgo) per ii reato di furto aggravato mediante effrazione, commesso in più episodi tra agosto e novembre 2024.

Con sentenza del 21 maggio 2026 la Sesta sezione di questa Corte annullava la predetta sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in quanto la sentenza era silente in ordine all'opportunità di rinviare la consegna ai sensi dell'art. 24 I. n. 69 del 2005 (che prevede che con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la Corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto), mancando ogni valutazione comparativa delle esigenze processuali dei due Stati membri.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 19 giugno 2026, accoglieva la domanda di consegna di Mentor Zhjeci avanzata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania e dall'Autorità Giudiziaria dell'Austria in esecuzione del mandato di arresto europeo, disponendo che la consegna venisse eseguita in via prioritaria esclusivamente in favore dell'Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Mentor Zhjeci lamentando: 2.1 violazione dell'art. 9, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69; insussistenza di pregiudizi, compreso il pericolo di fuga, per l'esercizio dell'azione giudiziaria da parte delle Autorità austriache e tedesche in ragione della detenzione in carcere del prevenuto: nel caso di specie, non sussisteva il prefato pericolo poiché il prevenuto, dal 25 giugno 2026, avrebbe iniziato a scontare un residuo pena per oltre tre anni; inoltre, lo stesso aveva manifestato la sua volontà di non sottrarsi alla giustizia estera, per cui era errata la sentenza impugnata nel punto in cui non aveva rinviato la consegna a soddisfatta giustizia; 2.2 violazione dell'art. 24, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69 (mancato rinvio della consegna in presenza di procedimento penale pendente in Italia); errato bilanciamento tra l'esigenza di dare esecuzione ai MAE e quella di eseguire la pena in Italia per fatti diversi conseguentemente alla erronea 2comparazione tra la gravità dei fatti interni rispetto a quelli esteri per presupposta errata valutazione dei trattamenti sanzionatori previsti per ii reato di furto aggravato dagli ordinamenti italiano (art. 625, secondo comma, cod. pen.), tedesco (artt. 242, 243 e 244 cit. nei Mae tedeschi) e austriaco (art. 130 cit. nei Mae austriaci): la difesa dell'imputato aveva espressamente sollecitato l'applicazione dell'art. 24, comma 1, della legge n. 69/2005 con la richiesta di rinvio della consegna a soddisfatta giustizia, cosi come peraltro chiesto dal Procuratore generale, ciò in ragione del residuo pena da scontare in Italia; si ribadiva che, a fronte di una pena da eseguire in carcere per un lungo periodo, l'esigenza cautelare del pericolo di fuga sottesa ai MAE, al fine di evitare la sottrazione ai procedimenti penali in Germania e Austria, era all'evidenza e oggettivamente soddisfatta dalla detenzione in carcere nello Stato italiano; da qui, la non corretta applicazione degli artt. 9 e 24 cit. da parte della Corte di appello; a ciò si aggiungeva un altro errore di valutazione in quanto la Corte di appello aveva ritenuto più gravi i reati sottesi ai Mae anche in base ai limiti edittali previsti dai relativi ordinamenti sensibilmente più elevati rispetto a quello italiano; sul punto, tale comparazione era errata, dal momento che il furto aggravato di cui all'art. 625, secondo comma, cod. pen. era punibile da tre a dieci anni a fronte della cornice edittale da mesi tre ad anni dieic previsti per la stessa fattispecie dal codice penale tedesco (artt. 242, 243 e 244 cit. nei Mae tedeschi) e da anni uno ad anni dieci dal codice penale austriaco (art. 130 cit. nei Mae austriaci).

La Corte aveva ritenuto meno gravi i reati relativi al residuo pena da scontare in ragione del fatto che l'interesse dello Stato Italiano era da considerarsi attenuato dalla immediata esecuzione in forma inframuraria del residuo pena, in quanto al di sotto della soglia che consentiva l'accesso alla misure alternative; il rilievo non coglieva nel segno, poiché, da una parte, si era di fronte, per l'appunto, a un residuo pena e, dall'altra, detta pena rientrava nella cornice edittale compresa fra i tre e i dieci anni; pertanto, la rinuncia alle misure alternative non poteva non essere inidonea a incidere sul giudizio comparativo demandato alla Corte, così come rilevato da quest'ultima in sentenza e ciò proprio perché era garanzia di esecuzione della pena residua in carcere, valeva a dire in un regime idoneo a soddisfare l'esigenza del pericolo di fuga sottesa ai MAE e quindi di sottrarsi al processo all'Estero; inoltre, il rinvio della consegna avrebbe permesso di evitare un trattamento di mera afflizione in contrasto con la funzione rieducativa della pena. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.

2. Relativamente al primo motivo, costituisce principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ricordato anche nella sentenza rescindente, che in tema di mandato di arresto europeo la facoltà riconosciuta alla Corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione.

Detta valutazione, se sostenuta da idonea motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115; Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe, Rv. 270164; Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, Dumitran, Rv. 259464; Sez. 6, n. 51782 del 20/12/2013, De Mitri; Sez. 6, n. 14764 del 27/03/2013, Furman, Rv. 257020; cfr. anche Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768, in una fattispecie di mancato esercizio della facoltà). Nel caso in esame, la Corte di appello, nel procedere alla valutazione comparativa tra le esigenze dell'ordinamento interno e quelle sottese all'esecuzione dei mandati di arresto europeo emessi dalle autorità giudiziarie tedesca ed austriaca, con motivazione esente da illogicità, ha evidenziato la natura, la gravità e la dimensione transnazionale delle condotte oggetto dei mandati di arresto europeo, riferite ad una pluralità di episodi di furto aggravati inseriti in un contesto associativo organizzato e connotati dall'impiego di strumenti tecnici idonei allo scasso di sportelli ATM e casseforti, ritenendo quindi recessiva l'esigenza interna connessa alla celebrazione di un processo pendente in Italia, avente ad oggetto un fatto di ben minore gravità (così pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

È stato quindi effettuato un bilanciamento che ha portato a riconoscere la prevalenza delle esigenze sottese ai mandati di arresto europeo emessi dalle autorità giudiziarie tedesca ed austriaca, così come richiesto da questa 4Corte con la sentenza rescindente, che aveva annullato la precedente sentenza per una valutazione soltanto su questo punto. Del tutto irrilevante è la deduzione sul pericolo di fuga, per salvaguardare il quale soccorrono le misure cautelari. La finalità del MAE processuale, invece, è quella di ottenere la consegna della persona per sottoporla a processo.

Anche la gravità dei reati per i quali si procede in Germania e Austria e, correlativamente, l'entità della pena da scontare per effetto della condanna ricevuta in Italia sono stati esaustivamente apprezzate, con una valutazione non sindacabile in questa sede, per ritenere senz'altro prevalente l'interesse alla celebrazione dei processi in Germania ed Austria, tanto a prescindere da eventuali scelte dell'imputato relative alla fruizione o meno di misure alternative alla detenzione; a tale proposito, si deve rilevare che la rinuncia dell'imputato a misure alternative alla detenzione potrebbe essere revocata in ogni momento, per cui non può costituire elemento valutabile ai fini della comparazione che era stata richiesta alla Corte di appello dalla sentenza rescindente.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il r P.Q.MDEPOSITATO IN CANCEILARIA SECONDA 4,aziptiE PENALE •J LUG. 20ZA 5 IL FUNZIONARIO GfUOI IL FUNZIONARIO Claudia