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Sentenza — n. 25022/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25022/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25022/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iacopo Loreti, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che il 22/12/2025 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in data 23/4/2024 nell'interesse dello stesso Loreti avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 6/12/2023, depositata il 10/1/2024, che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 81, 56, 110, 629, 61 n. 2 cod. pen., perché contenente la mera indicazione dell'elezione di domicilio dell'imputato, senza l'allegazione dell'atto che la conteneva e senza la firma del ricorrente e l'indicazione della precisa collocazione della dichiarazione di domicilio nel fascicolo processuale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25022/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue il pieno rispetto della condizione di ammissibilità dell'impugnazione, posta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Parole chiave

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domicilio eletto domanda d'asilo di rom legittimazione a contestare licenza allegazioni insufficientemente motivate domicilio di una parte legittimazione a ricorrere
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Testo completo

osto da: LORETI JACOPO nato a BOLOGNA il 17/10/1995 avverso l'ordinanza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice Generale Perla Lori, che con requisitoria scritta del 10/3/2026 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corsoRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. iacopo Loreti, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che il 22/12/2025 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in data 23/4/2024 nell'interesse dello stesso Loreti avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 6/12/2023, depositata il 10/1/2024, che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 81, 56, 110, 629, 61 n. 2 cod. pen., perché contenente la mera indicazione dell'elezione di domicilio dell'imputato, senza l'allegazione dell'atto che la conteneva e senza la firma del ricorrente e l'indicazione della precisa collocazione della dichiarazione di domicilio nel fascicolo processuale.

A sostegno del ricorso, la difesa ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'assunto secondo cui non sarebbe stato allegato all'atto di appello l'atto di elezioni domicilio, atteso che, invece, era a questo allegato il mandato conferito dal Loreti al difensore, nel corpo del quale veniva eletto domicilio in Cesenatico (FC), alla via Pisciatello 117/A.

2. Il pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Perla Lori, con requisitoria scritta del 10/3/2026 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

3. Il ricorso è fondato. Va premesso che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite dì questa Corte di Cassazione, la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 - 01), e tra queste, pertanto, anche all'appello proposto in data 23/4/2024 nell'interesse del ricorrente. In virtù di tale disposizione, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto dalla predetta norma a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 - 02). Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha dato atto che nell'intestazione dell'atto di appello proposto dal Loreti vi era l'indicazione dell'elezione didomicilio dell'imputato presso la sua abitazione in Cesenatico ma, erroneamente, ha ritenuto non fosse stato allegato l'atto contenente tale elezione di domicilio, da considerarsi, pertanto, priva della sottoscrizione dell'imputato. Come documentato dal ricorrente, invece, all'atto di appello era allegato il mandato al difensore ai fini della proposizione dell'atto medesimo, regolarmente sottoscritto dal Loreti e contenente in premessa l'elezione di domicilio "ai fini del presente procedimento" presso la residenza del ricorrente in "Cesenatico (FC) in via Pisciatello n. 117/A".

Ne consegue il pieno rispetto della condizione di ammissibilità dell'impugnazione, posta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'ulteriore corso, P.Q.M