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Sentenza — n. 24274/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24274/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24274/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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persona del Sostituto Procuratoregenerale ROBERTO PATSCOT, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunaledi Torre Annunziata, emessa l’8 giugno 2022, ha confermato la responsabilità dellericorrenti per i reati di estorsione ed usura.2. Ricorrono per cassazione le imputate, a mezzo del loro comune difensore e con unicoper l’omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio diappello, erroneamente notificato ad altro omonimo professionista avente un indirizzo pecdiverso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24274/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunaledi Torre Annunziata, emessa l’8 giugno 2022, ha confermato la responsabilità dellericorrenti per i reati di estorsione ed usura.2. Ricorrono per cassazione le imputate, a mezzo del loro comune difensore e con unicoper l’omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio diappello, erroneamente notificato ad altro omonimo professionista avente un indirizzo pecdiverso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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sviamento della giustizia risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena perseguimento penale per diffamazione errore contabile appropriazione indebita
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Testo completo

persona del Sostituto Procuratoregenerale ROBERTO PATSCOT, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunaledi Torre Annunziata, emessa l’8 giugno 2022, ha confermato la responsabilità dellericorrenti per i reati di estorsione ed usura.2. Ricorrono per cassazione le imputate, a mezzo del loro comune difensore e con unicoper l’omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio diappello, erroneamente notificato ad altro omonimo professionista avente un indirizzo pecdiverso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Dalla lettura degli atti, resa necessaria dalla natura processuale della questione, risultache le ricorrenti, sia nel giudizio di primo grado che in relazione al processo di appello,avevano nominato, quale loro comune difensore di fiducia, l’Avv. Amato Del Giudice, delTuttavia, il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato all’udienza dell’8 ottobre2025, era stato notificato, per errore, ad altro omonimo professionista, ad un indirizzopec differente (amato.delgiudice@forotorre.it).Alla luce di errata notifica, le imputate, nel giudizio di appello, non erano state assistitedal difensore di fiducia, con violazione delle loro prerogative difensive e conseguentenullità della sentenza impugnata.Questa Corte ha costantemente affermato che l'omesso avviso dell'udienza al difensoredi fiducia, legittimamente nominato, integra una nullità di ordine generale, a carattereassoluto e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod.proc. pen., in quanto pregiudica l'intervento e l'assistenza dell'imputato.

In particolare, leSezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la notifica dell'avviso di udienza a undifensore diverso da quello di fiducia, equivale ad una omessa notifica e determina unanullità assoluta, non sanata neppure dalla eventuale nomina di un difensore d'ufficio(confronta Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01 e Sez. 6, n. 29683del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722-01).Nel caso di specie, l'errore nell'individuazione del destinatario della notifica, causatodall'omonimia tra due professionisti iscritti nel medesimo albo ma con studi legali siti inluoghi differenti, ha comportato la mancata partecipazione del difensore di fiducia algiudizio d'appello.Tale vizio procedurale, incidendo direttamente sul diritto di difesa, invalida insanabilmenteil procedimento e la conseguente sentenza.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Sgadari Angelo Caputo