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Ordinanza — n. 24261/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24261/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24261/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciata in data 11/02/2026 dalla Corte di appello diGenova;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Genova ha applicato all'imputato la pena concordata dalleparti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per iltramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con ilquale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere laCorte di appello indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art.129 cod. proc. pen. e per non avere motivato in punto di quantificazione dellapena.3.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24261/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica e apodittica, silimita a dolersi dell’omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per lapronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e sulla quantificazionedella pena concordata, che non rivela alcun profilo di illegalità.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila afavore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dellostesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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remissione della pena condono delle spese procedurali remissione del debito proporzionalità della pena disdetta in periodo di prova attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Genova ha applicato all'imputato la pena concordata dalleparti.2.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica e apodittica, silimita a dolersi dell’omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per lapronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

onunciata in data 11/02/2026 dalla Corte di appello diGenova;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Genova ha applicato all'imputato la pena concordata dalleparti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per iltramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con ilquale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere laCorte di appello indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art.129 cod. proc. pen. e per non avere motivato in punto di quantificazione dellapena.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivonon consentito.4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato inappello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102).4.

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica e apodittica, silimita a dolersi dell’omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per lapronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e sulla quantificazionedella pena concordata, che non rivela alcun profilo di illegalità.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila afavore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dellostesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA ANNA MARIA DE SANTIS