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Ordinanza — n. 24260/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible grounds regarding sentencing and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24260/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds that were not permitted under the law. The appellant challenged the appellate court's application of a plea bargain, arguing a lack of motivation regarding the legal qualification of the act and the appropriateness of the agreed sentence. The court rejected these claims, noting that objections to the specific sentencing amount or waived defense points are excluded from cassation review in plea bargain cases.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding plea bargains, cassation grounds are limited to the formation of the party's will, prosecutor consent, and content of the ruling, excluding complaints about waived defenses, sentencing conditions, or the specific amount of the penalty unless it constitutes an illegal sanction.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing review legal qualification cassation limits procedural admissibility waived defenses motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Lecce ha applicato all'imputata la pena concordata dalle parti.2.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

/10/2026 dalla Corte di Appello diLecce,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Lecce ha applicato all'imputata la pena concordata dalle parti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per iltramite del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio dimotivazione per non avere, la Corte territoriale, motivato sulla qualificazionegiuridica del fatto e sulla ritenuta congruità della pena concordata.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo vengono dedotti motivinon consentiti.3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170– 01).3.2.

Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, laricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla definizioneconcordata, previa rinuncia ai motivi di appello.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila afavore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dellostesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA ANNA MARIA DE SANTIS