Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by defendant without counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The defendant argued for personal submission, but the court emphasized that post-2017 legislative reforms require all cassation petitions to be signed exclusively by lawyers registered on the special register. Consequently, the court ruled the filing invalid and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered on the special register; personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
03/02/2026 dal Tribunale di Vercelli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato ricorre personalmente (con ricorso sottoscritto con firmaautenticata dall’avv. Gianluca Visca) avverso la sentenza in data03/02/2026 del Tribunale di Vercelli.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto propostopersonalmente dall’imputato con riserva dei motivi al difensore.
Va ribaditoche «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'attoimpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizionedel ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" delmandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).3.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellacassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA ANNA MARIA DE SANTIS