Cassation appeal dismissed as late; appeal court's reasoning deposited within 90 days, triggering 45-day limit expired before filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to procedural delay. The appellant argued for annulment based on psychological alteration and charge reclassification, but the appeal court had already deposited its reasoning within the 90-day limit. Consequently, the 45-day filing period expired on February 26, 2026, rendering the submission on February 27, 2026, untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the forty-five day period calculated from the deadline for depositing the appeal court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ella CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza resa in data 14 ottobre 2025 la Corte d’appello di Bolognaconfermava la sentenza emessa il 21 marzo 2025 dal Tribunale di Bologna conla quale l’imputato Abdirahman Ali Awale Mohamed era stato dichiaratocolpevole dei reati di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo con il quale deduceva violazione degli artt. 337, 99, quartocomma, 56 e 628, secondo comma, cod. pen., nonché manifesta illogicità emancanza della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità,assumendo che il ricorrente aveva commesso le condotte contestate quanto sitrovava in stato di alterazione psicofisica e che il fatto di cui al capo A)dell’imputazione doveva essere riqualificato nell’ipotesi di tentata rapina.3.
Il ricorso è tardivo e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.La consultazione degli atti consente di apprezzare che la sentenza dellaCorte d’appello, datata 14 ottobre 2025, ha indicato nel dispositivo il termine dinovanta giorni per il deposito della motivazione, termine che è scaduto il 12gennaio 2026.La motivazione della sentenza di appello è stata depositata il 12 gennaio2026, dunque nel rispetto del termine fissato.Ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il termine perproporre ricorso per cassazione avverso la detta sentenza della Corte d’appelloera pari a quarantacinque giorni, trattandosi di motivazione depositata ai sensidell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. (che contempla il caso di indicazione neldispositivo di un termine più lungo di quindici giorni decorrente dalla pronuncia,ma non superiore a novanta giorni).Tale termine di quarantacinque giorni, a mente dell’art. 585, comma 2, lett.c), cod. proc. pen., deve essere calcolato con decorrenza dalla scadenza deltermine determinato dalla Corte d’appello per il deposito della sentenza,considerato che, come sopra evidenziato, nel caso di specie la motivazione dellasentenza è stata depositata entro il termine di novanta giorni determinato dalgiudice, termine che, come detto, è scaduto il 12 gennaio 2026.A decorrere da tale data, considerando il termine per impugnare pari aquarantacinque giorni, il detto termine per proporre ricorso per cassazione èscaduto in data 26 febbraio 2026.A fronte di ciò risulta che il ricorso per cassazione è stato proposto il 27febbraio 2026, dunque tardivamente.4.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Anna Maria De Santis