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Sentenza — n. 24253/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24253/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24253/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ere Simonetta Colella,letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Flavia Alemi,ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 11/02/2026 il Tribunale del riesame di Catania harigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Catania, di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelaredegli arresti domiciliari, applicata a titolo di aggravamento della precedentemisura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai suoi prossimicongiunti e ai luoghi abitualmente frequentati da costoro, con applicazione deldispositivo elettronico di controllo in ordine ai reati di cui agli artt. 612 bis e 56,629 cod. pen.2.

Regesto Legislator

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ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 24253/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U.n. 7 del 26 giugno 1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf. Sez. U. n. 315234 del17 luglio 2004, Litteri, RV 228168).4. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va dispostol'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA ANNA MARIA DE SANTISIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Parole chiave

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braccialetto elettronico restrizioni accessorie causa di sequestro carcerazione cautelativa misura di contenzione condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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ART. 52 D.LGS.196/03
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs.
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Testo completo

ere Simonetta Colella,letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Flavia Alemi,ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 11/02/2026 il Tribunale del riesame di Catania harigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Catania, di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelaredegli arresti domiciliari, applicata a titolo di aggravamento della precedentemisura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai suoi prossimicongiunti e ai luoghi abitualmente frequentati da costoro, con applicazione deldispositivo elettronico di controllo in ordine ai reati di cui agli artt. 612 bis e 56,629 cod. pen.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'indagato, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 34, 36 e 27 cod. proc. pen. per non avere iltribunale del riesame rilevato che l’omessa astensione del giudice per le indaginipreliminari, nei cui confronti il Berardi aveva presentato istanza di ricusazione indata 28/11/2026, determina la “nullità del provvedimento per violazione deldiritto di difesa”, in quanto il G.i.p. ha deciso ignorando la pendenza del giudiziodi ricusazione.2.1.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 275, 276 e 282 ter cod. proc. pen. con riguardo all’ingiustificatoaggravamento della misura per impossibilità tecnica non imputabile all’indagato(ossia la mancata disponibilità di dispositivi di controllo) e in assenza diviolazione delle prescrizioni a lui imposte.2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio motivazione per mancanza emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di inaffidabilitàdell’indagato circa il rispetto delle prescrizioni.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.3. In data 27 marzo 2026 è pervenuta comunicazione a firma degli avv.tiIofrida e Mingrino di rinuncia al ricorso a seguito di intervenuta sostituzione (conordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Catania in data 23/03/2026)della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto diavvicinamento e di comunicazione con le persone offese.3.1. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità del gravame non segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di carenza diinteresse correlata a causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. sez.2, sent. n. 4452 del 08/01/2019 Cc., dep. 29/01/2019, Rv. 274736 – 01;

Sez. U.n. 7 del 26 giugno 1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf. Sez. U. n. 315234 del17 luglio 2004, Litteri, RV 228168).4. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va dispostol'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA ANNA MARIA DE SANTISIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.