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Sentenza — n. 24249/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24249/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24249/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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llo di Firenze in data 25/09/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento;udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, FlaviaAlemi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa il 25/09/2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 08/10/2020,dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato didanneggiamento dell’autovettura di Vacuin Simone perché l’azione non dovevaessere proseguita per mancanza di querela, e la pena veniva rideterminata nellamisura di mesi sei di reclusione in ordine al reato di danneggiamento ai danni delbar pasticceria Leopolda.2.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24249/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce la violazione dilegge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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azione di manutenzione legittimazione a contestare licenza fondamento dell'azione contenzioso commerciale possessore competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il diritto di querela per ilreato previsto dall'art. 635 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per quanto esposto, il ricorso viene dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

llo di Firenze in data 25/09/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento;udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, FlaviaAlemi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa il 25/09/2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 08/10/2020,dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato didanneggiamento dell’autovettura di Vacuin Simone perché l’azione non dovevaessere proseguita per mancanza di querela, e la pena veniva rideterminata nellamisura di mesi sei di reclusione in ordine al reato di danneggiamento ai danni delbar pasticceria Leopolda.2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce la violazione dilegge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agliartt. 635, commi 1 e 6 (in punto di procedibilità), 85, comma 1, d.lgs. 150/2022,120 cod. pen., 336 cod. proc. pen. Nel dettaglio, la difesa assume che la querelasporta dal dipendente dell’esercizio pubblico non sia idonea a integrare lacondizione di procedibilità in relazione al reato di danneggiamento, nonpotendosi applicare a tale ipotesi i principi di diritto enunciati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di furto, per avere, le due fattispecie, unadiversa oggettività giuridica; aggiunge la difesa che, in materia didanneggiamento, il diritto di querela spetterebbe, oltre al proprietario, soltantoal titolare di un diritto di godimento del bene o al detentore che dallo stessotragga un’utilità diretta e immediata, soggetti tra i quali non rientrerebbe ildipendente di un esercizio commerciale, come nel caso di specie.3.

Il ricorso è inammissibile per essere proposto con motivo manifestamenteinfondato.4. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il diritto di querela per ilreato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto difatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordatadalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, perun qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato, sebbene non di suaproprietà, o comunque ne riceva una utilità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17418 del13/01/2015 Ud., dep. 27/04/2015, Rv. 263574 – 01).4.1.

La Corte di appello, pertanto, ha correttamente ritenuto, nel caso di specie,il dipendente dell’esercizio commerciale, presente ai fatti, rientrante tra i soggettiche, utilizzando continuativamente le suppellettili e la cassa, poteva qualificarsicome “legittimo detentore” delle stesse (cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 41391del 19/10/2010 Ud., dep. 23/11/2010, Rv. 248925 – 01), donde la sua pienalegittimazione alla presentazione della querela e l’idoneità della stessa adintegrare la condizione di procedibilità in relazione al reato di danneggiamentocontestato.5.

Per quanto esposto, il ricorso viene dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA ANNA MARIA DE SANTIS