Ordinanza — n. 24102/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa del 14/01/2026 della CORTE D'APPELLO DI TORINOUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso deciso de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato lamenta la mancanza di motivazione della sentenza ‘concordata’,con particolare riferimento alla quantificazione della pena.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili conricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia pronunciato a seguito dirinuncia parziale sui motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., sono quellerelative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01), ipotesi nemmeno dedotte nel caso.3.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24102/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L’imputato lamenta la mancanza di motivazione della sentenza ‘concordata’,con particolare riferimento alla quantificazione della pena.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili conricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia pronunciato a seguito dirinuncia parziale sui motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., sono quellerelative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01), ipotesi nemmeno dedotte nel caso.3.
Parole chiave
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a del 14/01/2026 della CORTE D'APPELLO DI TORINOUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso deciso de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato lamenta la mancanza di motivazione della sentenza ‘concordata’,con particolare riferimento alla quantificazione della pena.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili conricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia pronunciato a seguito dirinuncia parziale sui motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., sono quellerelative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01), ipotesi nemmeno dedotte nel caso.3.
L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) delricorrente alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissain € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il Presidente