Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24098/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24098/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24098/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FABIOLA FURNARI che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato con contraddittorio scritto.RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Reggio Calabria hariformato la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva condannato Maria DomenicaMartino per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Inps.Decidendo sugli appelli dell'imputata, da un lato, e del pubblico ministero, dall'altro,la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per ilreato ascrittole, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e ha disposto la confiscadelle somme in sequestro, in accoglimento dell'istanza della parte pubblica.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 578 – bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 24098/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il profittodel reato è costituito da somme erogate tra il 2009 ed il 2014; il giudice avrebbe dovutomotivare in modo specifico sul nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed ilprofitto illecito al fine di dimostrare la natura diretta, e non per equivalente, dellaconfisca.3. Il Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, ha inviato memoria con cui harichiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va respinto, poiché basato su motivi infondati, che possono esseretrattati unitariamente per ragioni di economia processuale e logica espositiva,riferendosi a comuni profili di violazione di legge e vizio di motivazione.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione sottrazione dei contributi d'assicurazione abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale averi di previdenza occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 578 – bis cod. proc. pen
pen., in relazione agli artt. 578 – bis cod. proc. pen., nonché 2 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FABIOLA FURNARI che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato con contraddittorio scritto.RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Reggio Calabria hariformato la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva condannato Maria DomenicaMartino per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Inps.Decidendo sugli appelli dell'imputata, da un lato, e del pubblico ministero, dall'altro,la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per ilreato ascrittole, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e ha disposto la confiscadelle somme in sequestro, in accoglimento dell'istanza della parte pubblica.2.

Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, deducendo, con duemotivi, quanto segue:- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b ed e,cod. proc. pen., in relazione agli artt. 578 – bis cod. proc. pen., nonché 2 cod. pen. e25, secondo comma, Cost.), visto che, trattandosi di confisca per equivalente, e quindidi natura sanzionatoria, non può essere disposta retroattivamente, come avvenuto nelcaso di specie;- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dellaconfisca come diretta (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).

Nel caso in esame il profittodel reato è costituito da somme erogate tra il 2009 ed il 2014; il giudice avrebbe dovutomotivare in modo specifico sul nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed ilprofitto illecito al fine di dimostrare la natura diretta, e non per equivalente, dellaconfisca.3. Il Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, ha inviato memoria con cui harichiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va respinto, poiché basato su motivi infondati, che possono esseretrattati unitariamente per ragioni di economia processuale e logica espositiva,riferendosi a comuni profili di violazione di legge e vizio di motivazione.2.

Le argomentazioni spese dalla ricorrente in ordine alla differente natura dellaconfisca ‘per equivalente’, rispetto a quella ‘diretta’, ed alle relative conseguenze, sonocorrette e condivisibili, e trovano riscontro nelle analoghe premesse argomentative dellamemoria del Sostituto Procuratore generale, inviata per l’udienza. Ciò dispensa questaCorte da ogni approfondimento sul punto, per evitare appesantimenti.Sennonché, a ben vedere, gli stessi concetti sono posti anche a fondamento delladecisione di confisca, la quale parla espressamente della possibilità di procedere allaconfisca diretta delle somme indebitamente percette, perché frutto della truffaperpetrata dalla Martino, nella misura in cui esse saranno accertate come sussistenti infase di esecuzione del provvedimento.3.

La sentenza, al punto 2.5 di pg. 4, infatti, rimette alla fase esecutiva la ablazionedell’importo di € 4.561,21, reperibile in qualsiasi conto corrente intestato all’imputata,laddove se ne possa stabilire la diretta – e non per equivalente - derivazione da unaccredito dell’INPS per le specifiche indennità contestate in imputazione.5. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente