Sentenza — n. 24052/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che haconcluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;lette le distinte memorie inviate dal difensore degli imputati, Avv. GIANCARLO DIGIULIO, per SILVA SA CLEBSON e per GIANCARLO TARANTINO, con cui vienerichiesto, in entrambi i casi, l’annullamento della sentenza impugnata;ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagliarticoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24052/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Attesa l’identità dell’unico motivo oggetto dei due ricorsi, le impugnazioni diTarantino e di Silva si prestano ad essere trattate unitariamente, per essere entrambedichiarate inammissibili in base alle ragioni qui di seguito illustrate.2. Il comune motivo di ricorso è radicalmente generico, in quanto privo dellaspecificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett.
Parole chiave
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vverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che haconcluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;lette le distinte memorie inviate dal difensore degli imputati, Avv. GIANCARLO DIGIULIO, per SILVA SA CLEBSON e per GIANCARLO TARANTINO, con cui vienerichiesto, in entrambi i casi, l’annullamento della sentenza impugnata;ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagliarticoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss.
C.p.p.RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale capitolino che aveva condannato alla pena di otto mesi direclusione ciascuno Giancarlo Tarantino e Sa Clebson Silva per il reato didanneggiamento aggravato.2. Avverso la sentenza, con separati ricorsi, ma adducendo lo stesso motivo,incentrato sulla contestazione della applicazione della recidiva, hanno presentatoricorso per cassazione entrambi gli imputati.3. Inviando memoria con conclusioni, il Sostituto Procuratore generale FlaviaAlemi ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Attesa l’identità dell’unico motivo oggetto dei due ricorsi, le impugnazioni diTarantino e di Silva si prestano ad essere trattate unitariamente, per essere entrambedichiarate inammissibili in base alle ragioni qui di seguito illustrate.2. Il comune motivo di ricorso è radicalmente generico, in quanto privo dellaspecificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc.pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione del motivo sulla recidiva giàpresentato alla Corte d’appello, la quale aveva adeguatamente risposto sul punto; intale ipotesi, il motivo è ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente,giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 -01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).Nel caso concreto, a pg. 4, la motivazione della sentenza d’appello avevapuntualmente affrontato il tema della recidiva, da un lato escludendo l’occasionalitàdell’azione (argomento posto, in entrambi gli atti di appello, alle rispettive pg. 4, allabase della richiesta di esclusione dell’aggravante:
“la condotta posta in essere è statadel tutto occasionale…”, si legge in essi), e, dall’altro, evidenziando entità e pluralitàdei precedenti, così da concludere nel senso che “il fatto oggetto del presenteprocedimento appare in perfetta continuità con la loro biografia criminale e ne denotala accentuata pericolosità sociale”.Si tratta di una motivazione del tutto congrua, espressa nell'esercizio delladiscrezionalità sanzionatoria riservata in via esclusiva ai giudici di merito e nonsindacabile in questa sede laddove si esprima, come è avvenuto nel caso concreto, inuna motivazione non contraddittoria e priva di vizi di logicità, peraltro nemmenopropriamente dedotti nei ricorsi introduttivi, ragion per cui i motivi risultano altresìmanifestamente infondati.3.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 28 maggio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente