Italian Supreme Court dismisses appeal against penalty reduction under Article 599-bis Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano regarding a penalty reduction agreed upon under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant, Laura Francucci, had previously renounced all appeal grounds except for the sentencing, yet the Court ruled that such renunciation precludes challenging the agreed-upon penalty in the subsequent review. Consequently, the Court held that since the parties had mutually determined the sanction, any grievances regarding its proportionality were barred by the principle of res judicata on the agreed terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The appeal against a sentence resulting from a concordato under Article 599-bis is inadmissible for any grievances concerning the agreed-upon penalty, as the parties' mutual determination of the sanction precludes subsequent challenges to its proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone;procedimento trattato con il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dellaproposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputatarinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena, in riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Roma il 30 settembre 2019, ha rideterminato la penaapplicata a Laura Francucci in anni quattro, mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro6.700 di multa, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti.2.
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione della sentenza della Corte di appello per avere ritenuta corretta e non illegale esproporzionata la pena applicata e per non avere correttamente motivato sul punto.3. Il ricorso è inammissibile.La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanataall'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizidella sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione diuna pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01;
Sez. 2, n.30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella nonconforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino,Rv. 283886-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez. U, n. 38809del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).Quanto, in particolare, alle doglianze in ordine alla mancata motivazione sulla misuradella pena, è stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenuta equa la penarichiesta dalle parti ex art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non ha alcuna necessità dimotivare tale suo convincimento, mentre è tenuto a motivare se decide di rigettare larichiesta di applicazione di una determinata pena.È conseguentemente inammissibile il motivo ricorso relativo alla motivazione sullacongruità della pena, visto che la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fattaeccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da lei stessa concordato.
Vaevidenziato che la pena irrogata - anche con riferimento alla individuazione del reato su cuicalibrare la pena base e gli incrementi per la continuazione - è quella determinata dallestesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia adedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte neimotivi rinunciati. Da qui l'inammissibilità del ricorso, in quanto si deducono questioni sullequali si è formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577-01, inmotivazione).4.
Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610,comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritieneequa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE LUCIANO IMPERIALI