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Ordinanza — n. 24049/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24049/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24049/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tribunale Barcellona Pozzo diGottoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;Nell’interesse di Salvatore Termini è stato proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa il 17 marzo2026, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di truffaaggravata, tentata e consumata (capi 1, 2 e 3), eccependosi l’omessoaccertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato exart. 129 cod. proc. pen.Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen. (introdotto con l. 103/2007, entratoin vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie inesame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto dimotivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciaresentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltropresente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n.19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 448–bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 24049/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen. (introdotto con l. 103/2007, entratoin vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie inesame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto dimotivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciaresentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltropresente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n.19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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art. 448–bis cod. proc. pen art. 129 cod. proc. pen articolo 616 cod. proc.pen

Disposizioni normative citate

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art. 448–bis cod. proc. pen
pen.Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
articolo 616 cod. proc.pen

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Testo completo

Tribunale Barcellona Pozzo diGottoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;Nell’interesse di Salvatore Termini è stato proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa il 17 marzo2026, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di truffaaggravata, tentata e consumata (capi 1, 2 e 3), eccependosi l’omessoaccertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato exart. 129 cod. proc. pen.Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen. (introdotto con l. 103/2007, entratoin vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie inesame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto dimotivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciaresentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltropresente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n.19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi Agostinacchio Luciano Imperiali