Sentenza — n. 23808/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA/2025 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 22 ottobre 2025 la Corte d’appello di Trieste,in parziale riforma della sentenza emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale diUdine, riqualificati i fatti contestati ai sensi dell’art. 393 cod. pen. rispetto allaoriginaria imputazione si appropriazione indebita, rideterminava la pena inflittaall’imputato Battiston Mauro.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. pen; Sentenza — n. 23808/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza resa in data 22 ottobre 2025 la Corte d’appello di Trieste,in parziale riforma della sentenza emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale diUdine, riqualificati i fatti contestati ai sensi dell’art. 393 cod. pen. rispetto allaoriginaria imputazione si appropriazione indebita, rideterminava la pena inflittaall’imputato Battiston Mauro.2.
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/2025 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 22 ottobre 2025 la Corte d’appello di Trieste,in parziale riforma della sentenza emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale diUdine, riqualificati i fatti contestati ai sensi dell’art. 393 cod. pen. rispetto allaoriginaria imputazione si appropriazione indebita, rideterminava la pena inflittaall’imputato Battiston Mauro.2.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale rassegnava che prima della scadenza deltermine per proporre ricorso per cassazione la parte civile (società “Bebend.o.o., in persona del legale rappresentante), con atto del 3 febbraio 2026aveva rimesso la querela, remissione che era stata contestualmente accettatadall’imputato.Deduceva che, pertanto, il reato di cui all’art. 393 cod. pen. risultante dallaoperata riqualificazione, perseguibile a querela, era estinto per remissione diquerela.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato.È opportuno ricordare che la remissione di querela, intervenuta in pendenzadel ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione delreato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiaratadal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto(Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01).Nel caso di specie, come rassegnato in ricorso, la remissione di querela e lacontestuale accettazione sono intervenute in pendenza del termine per proporrericorso per cassazione, ricorso che è stato tempestivamente proposto, dal chederiva l’estinzione del reato.2.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; l’imputato deveessere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perremissione di querela. condanna l’imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Anna Maria De Santis