Ordinanza — n. 23638/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAenza del 28/01/2026 del Tribunale di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Daniela BifulcoRITENUTO IN FATTONell’interesse di Ion Asan e Anita Liliana Balazs viene proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale diTorino ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Ion Asan la pena concordata dianni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione ai reati di cuiai capi 1) e 2) dell'imputazione, e, ad Anita Liliana Balazs, la pena concordata dimesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 229 di multa, in relazione alconcorso nel reato di ricettazione, come descritto nel capo d'imputazione 1).CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso ‒ il cui unico motivo lamenta l’errata qualificazione giuridica delfatto, indicato sub capo 1 dell'imputazione, riconducibile alla fattispecie di furtoaggravato, anziché, come ritenuto, al reato di ricettazione ‒ è inammissibile, allaluce del principio per il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2 bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo diimputazione; sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamenteevincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc. pen; Ordinanza — n. 23638/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Ion Asan la pena concordata dianni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione ai reati di cuiai capi 1) e 2) dell'imputazione, e, ad Anita Liliana Balazs, la pena concordata dimesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 229 di multa, in relazione alconcorso nel reato di ricettazione, come descritto nel capo d'imputazione 1).CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso ‒ il cui unico motivo lamenta l’errata qualificazione giuridica delfatto, indicato sub capo 1 dell'imputazione, riconducibile alla fattispecie di furtoaggravato, anziché, come ritenuto, al reato di ricettazione ‒ è inammissibile, allaluce del principio per il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2 bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo diimputazione; sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamenteevincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01;
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enza del 28/01/2026 del Tribunale di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Daniela BifulcoRITENUTO IN FATTONell’interesse di Ion Asan e Anita Liliana Balazs viene proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale diTorino ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Ion Asan la pena concordata dianni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione ai reati di cuiai capi 1) e 2) dell'imputazione, e, ad Anita Liliana Balazs, la pena concordata dimesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 229 di multa, in relazione alconcorso nel reato di ricettazione, come descritto nel capo d'imputazione 1).CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso ‒ il cui unico motivo lamenta l’errata qualificazione giuridica delfatto, indicato sub capo 1 dell'imputazione, riconducibile alla fattispecie di furtoaggravato, anziché, come ritenuto, al reato di ricettazione ‒ è inammissibile, allaluce del principio per il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2 bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo diimputazione; sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamenteevincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01;
Sez. 1, n. 15553del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; si veda anche, in precedenza, Sez. 6, n.15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 – 01: «in tema dipatteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erroneaqualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi dierrore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sullapena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte levolte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anchein questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444,comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sullabase dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e deimotivi dedotti nel ricorso»).Nel caso di specie, il giudice, dopo aver dichiarato insussistenti lecondizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen., ha evidenziato, senza margini di opinabilità, la correttezza dellaqualificazione giuridica del fatto ascritto al capo 1) dell'imputazione, rispetto alquale le parti si accordavano per definire il procedimento con patteggiamento,nei termini sopraindicati.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e chei ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO SERGIO BELTRANI