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Ordinanza — n. 23617/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible complaints regarding sentencing reduction under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23617/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the appellate court failed to maximize the sentence reduction due to the defendant's positive behavior and repentance, claiming a lack of reasoning. The court ruled that complaints regarding the specific determination of the penalty, absent a violation of the law, are inadmissible when the sentence falls within statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea agreements in appeal court are inadmissible if they concern waived grounds, the lack of evaluation of conditions for dismissal, or defects in the penalty determination that do not constitute illegality.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement sentencing reduction de plano dismissal cassation procedure attenuazione della pena alleggerimento della pena truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
di fiduciaavverso la sentenza in data 4/5/2026 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi dimotivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis, c.p.
inrelazione all’art. 62-bis cod.
Art. 129, c.p.p.
art. 610 cod. proc. pen
di fiduciaavverso la sentenza in data 4/5/2026 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 4 maggio 2026, la Corte di appello di Firenze, inaccoglimento del concordato ex art. 599-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
inrelazione all’art. 62-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
articolo 616 c.p
pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassadelle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

di fiduciaavverso la sentenza in data 4/5/2026 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 4 maggio 2026, la Corte di appello di Firenze, inaccoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza in data 11 luglio 2025 del Tribunale di Livorno, ha confermatol’affermazione della penale responsabilità di Filippo Dotto in relazione ad unaserie di reati di concorso in truffa aggravata (capi da A a F della rubrica delleimputazioni), riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti genericheprevalenti sulle aggravanti contestate e procedendo alla sola rideterminazionedel relativo trattamento sanzionatorio.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi dimotivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 62-bis cod. pen.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la riduzione del trattamentosanzionatorio per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche non risulta applicata nella sua massima estensione alla luce delpositivo comportamento processuale dell’imputato dimostrativo di resipiscenza edi revisione critica del suo precedente operato delinquenziale e che, diconseguenza, vi sarebbe carenza di motivazione sul punto.3. Deve, innanzitutto evidenziarsi che nel caso in esame risulta esserestato correttamente applicato dalla Corte di appello il trattamento sanzionatorioconcordato tra le parti e che «In tema di concordato in appello, è ammissibile ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.278170).4.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassadelle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA ALMA SERGIO BELTRANI