Italian Court dismisses appeal against summary judgment for theft and possession of burglary tools.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed with an impermissible ground. The appellant challenged the summary judgment regarding theft and possession of burglary tools, arguing for the exclusion of recidivism and denial of mitigating circumstances. The court ruled that these issues were waived during the agreement process and do not fall within the admissible grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against summary judgments are limited to grounds regarding the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent pronouncements, excluding complaints about waived reasons or unassessed conditions for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
llo di Legge, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diBrindisi, emessa il 24.9.2019, ha inflitto al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensidell’art. 599-bis cod.proc.pen, in relazione ai reati di furto, ricettazione e possesso ingiustificatodi grimaldelli.2. Ricorre per cassazione Roberto Sgura, deducendo violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata ed al diniego delle circostanzeCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello,è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a viziinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge(Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della mancataesclusione della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche pur trattandosi distatuizioni estranee all’accordo dal medesimo ottenuto sulla pena e ratificato dalla Corte diappello con determinazione non illegale della sanzione richiesta.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurataall’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa diinammissibilità.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Sgadari Sergio Beltrani