Sentenza — n. 23601/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAi;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RobertoPatscot, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi;uditi i difensori:l'avvocato Calogero Lo Giudice, in difesa di Putano Antonino, che ha chiestol'accoglimento del ricorso.L'avvocato Danilo Fabio Maria Tipo, in difesa di Putano Massimo, che ha chiestol'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato ilgiudizio di penale responsabilità espresso in primo grado dal Tribunale diAgrigento nei confronti di Massimo Putano e del di lui padre Antonino Putano inordine al delitto di rapina impropria (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 3-quinquies,99, comma 4, cod. pen.) loro contestato per aver adoperato violenza e minaccianei confronti di Pietro e Giuseppe Montanti, immediatamente dopo aver lorosottratto trenta tubi di irrigazione, al fine di assicurare il possesso delle cosesottratte e di procurare loro l’impunità.Nella ricostruzione delle sentenze di merito, infatti, Pietro Montanti avevanotato la presenza nella propria azienda agricola di un autocarro sul quale i duePutano erano intenti a caricare diversi tubi di irrigazione sottrattigli, ed era statoraggiunto dal figlio Pietro Montanti, che aveva invitato i due ad abbandonare itubi, ricevendo in risposta da Massimo Putano la minaccia:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 comma 4 cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 23601/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).5.2. Le sentenze di merito hanno dato conto anche della maggiorecapacità a delinquere riconosciuta ai ricorrenti in considerazione della natura delreato commesso, delle modalità della condotta e della pluralità di precedenti perreati della stessa specie, così giustificando il riconoscimento della recidivacontestata ad entrambi. Per il disposto dell’art. 63, quarto comma cod. pen.,però, in presenza di altra più grave circostanza aggravante ad effetto speciale,quale quella di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. avrebbe dovutoapplicarsi soltanto la pena stabilita per questa, salvo la mera facoltà per ilgiudice di un ulteriore aumento per effetto di questa.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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i;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RobertoPatscot, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi;uditi i difensori:l'avvocato Calogero Lo Giudice, in difesa di Putano Antonino, che ha chiestol'accoglimento del ricorso.L'avvocato Danilo Fabio Maria Tipo, in difesa di Putano Massimo, che ha chiestol'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato ilgiudizio di penale responsabilità espresso in primo grado dal Tribunale diAgrigento nei confronti di Massimo Putano e del di lui padre Antonino Putano inordine al delitto di rapina impropria (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 3-quinquies,99, comma 4, cod. pen.) loro contestato per aver adoperato violenza e minaccianei confronti di Pietro e Giuseppe Montanti, immediatamente dopo aver lorosottratto trenta tubi di irrigazione, al fine di assicurare il possesso delle cosesottratte e di procurare loro l’impunità.Nella ricostruzione delle sentenze di merito, infatti, Pietro Montanti avevanotato la presenza nella propria azienda agricola di un autocarro sul quale i duePutano erano intenti a caricare diversi tubi di irrigazione sottrattigli, ed era statoraggiunto dal figlio Pietro Montanti, che aveva invitato i due ad abbandonare itubi, ricevendo in risposta da Massimo Putano la minaccia:
“ricordati che michiamo Putano, se mi denunzi passerai guai”. Subito dopo, i due Putano si eranodati alla fuga con il loro autocarro, speronando l’autovettura con la qualeGiuseppe Montani e Gianluca Lo Presti cercavano di bloccarli.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso percassazione sia Massimo Putano che Antonino Putano.3. Il ricorso proposto nell’interesse di Massimo Putano si fonda su due motividi imputazione:3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento degli elementi costitutivi della rapina impropria, avendo lesentenze di merito riconosciuto la sussistenza della componente oggettiva delreato di rapina sulla base di un elemento non riscontrato, quale lo speronamentodell’autovettura dei Montanti, circostanza da questi riferita, ma priva di riscontrioggettivi, così qualificando come rapina una condotta che ad avviso della difesapresenta, invece, solo i caratteri del furto.3.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniegodelle invocate attenuanti generiche ed all’aumento di pena stabilito in primogrado ai sensi dell’art. 63 comma 4 cod. pen., non avendo giustificato i giudici dimerito l’aumento facoltativo della pena stabilita per la circostanza aggravante adeffetto speciale ritenuta più grave.4. A sostegno del ricorso di Antonino Putano sono stati formulati quattromotivi di impugnazione:4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 e 530,comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimentoall ’ inuti l izzabil ità, mancanza o insuff icienza della prova.Il ricorrente censura che non sia stata riconosciuta l’inutilizzabilità delriconoscimento fotografico effettuato da Giuseppe Montanti, in quanto nonpreceduto da descrizione dei soggetti da riconoscere e non confermato indibattimento, e deduce l’omessa valutazione della dichiarata assenza di timoreda parte delle persone offese, nonché l’assenza di contributo causale da parte delricorrente Antonino Putano, che non ha rivolto alcuna minaccia alle predette.4.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delfatto come rapina impropria pur in assenza degli elementi costitutivi di talereato.Il ricorrente ricorda che la persona offesa ha dichiarato di non aver avutoalcun timore e che non vi è alcuna traccia oggettiva dell’asserito speronamentodell’autovettura delle persone offese, e deduce che comunque tale speronamentosarebbe avvenuto, al più, “durante l’inseguimento da parte delle persone offese,in un momento ed in un contesto completamente scollegati dalla sottrazione deitubi”, sicché la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come rapinaimpropria una condotta che andrebbe qualificata come furto seguito daresistenza durante la fuga.4.3.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, pur in presenza di numerosi elementi chedeponevano per il loro riconoscimento, quali il silenzio del ricorrentenell’esecuzione dell’azione criminosa, la sua età avanzata, e le condizioni familiarie personali.4.4. Violazione di legge per il riconoscimento della recidiva sulla base dellamera presenza di risalenti precedenti penali, e pur in assenza dell’accertamentospecifico della maggiore pericolosità del ricorrente.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
I motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti censurano il giudizio diresponsabilità espresso nei loro confronti sono inammissibili perchémanifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente almerito della decisione impugnata. I ricorsi vanno invece accolti con riferimento altrattamento sanzionatorio nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.2. Le sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto, infatti, di come,dalle dichiarazioni delle persone offese, sia emerso che i ricorrenti, già noti allepredette per precedenti azioni criminose sul loro terreno, erano stati sorpresinell’atto di impossessarsi e caricare su un furgone dei tubi di ferro utilizzati dallestesse persone offese per irrigare i terreni e, incuranti della richiesta di GiuseppeMontanti di interrompere l’azione criminosa, Massimo Putano aveva anche rivoltoa Pietro Montanti la minaccia “ricordati che sono i Putano, lasciamo lavorare, seno peggiora la situazione ... ricordati che mi chiamo Putano e ti finirà male” e,poi, aveva puntato contro lo stesso Pietro Montanti un oggetto di consistenzarigida posto sotto un giubbotto.La ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica ad essi attribuita insentenza deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici, alla luce della pienarisultano anche riscontrate da quelle dei testi Stagnito e Castelli, entrambi inservizio presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, soprattutto conriferimento alle modalità dei riconoscimenti fotografici effettuati ed alrinvenimento, sul posto, di un autocarro di proprietà di Massimo Putano.Va riconosciuta, pertanto, l’inammissibilità sotto diversi profili della censuradifensiva volta ad affermare la mancanza di riscontri obiettivi alle dichiarazionidelle persone offese in ordine allo speronamento della loro autovettura da partedei ricorrenti, atteso in primo luogo che, per ormai consolidata giurisprudenza diquesta Corte di legittimità, la deposizione della persona offesa può essereassunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché siasottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità diapplicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.,che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesasi sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche,il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cuisi sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportunoprocedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 5, n. 12920 del13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01).Dalle dichiarazioni di Pietro e Giuseppe Montanti emergono, comunque,anche le inequivocabili minacce subìte ad opera dei ricorrenti, di per sé sufficientiad integrare il reato contestato pienamente configurabile sia sotto il profilooggettivo che soggettivo, così come ravvisabili sia nell’intimazione “ricordati chesono i Putano, lasciami lavorare se no peggiora la situazione, … ricordati che michiamo Putano, e ti finirà male”, sia nella già menzionata circostanza, riferita indibattimento da Giuseppe Montanti, che i ricorrenti gli avevano puntato contro ilpetto un giubbotto sotto il quale era celato un oggetto rigido.
Il rilievo che taleultima minaccia non era stata riferita in denuncia dalla persona offesa per iltimore di ritorsioni (pag. 4 della sentenza impugnata) rende ancor più manifestal’infondatezza della prospettazione della difesa di Antonino Putano secondo cui lesentenze di merito non avrebbero adeguatamente valutato l’assenza di timore daparte delle persone offese.3. L’assunto difensivo secondo cui Antonino Putano non avrebbe dato alcuncontributo alla consumazione del reato risulta manifestamente infondato edaspecifico, in quanto non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata daentrambe le sentenze di merito, dalle quali emerge la sua presenza durante tuttal’azione criminosa, tale da rafforzare il carattere intimidatorio della condotta delfiglio.4.
La censura difensiva volta a valorizzare la mancata reiterazione delriconoscimento fotografico di Antonino Putano da parte della persona offesaGiuseppe Montanti, a causa di sopravvenuti problemi alla vista, èmanifestamente inammissibile atteso che non si confronta con la circostanza cheil predetto è stato comunque riconosciuto in fotografia anche da Pietro Montanti.Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità in tema diricorso per cassazione, infatti, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità diprove a suo carico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione perdifetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere,nella specie in alcun modo soddisfatto dal predetto ricorrente:
a) di confrontarsicon la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando leprove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico;
b) di eccepire lafattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli attiche ne risultano incisi;
c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione,illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dalcomplessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare lamotivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro,Rv. 289838-01).5. Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio sono parzialmenteinfondate.5.1. Sono inammissibili i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti voltia contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,per diverse ragioni.Quanto a Massimo Putano, perché si tratta di doglianza che non risultaessere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto èprescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., comesi evince dall’atto di appello, dal quale emerge che con questo venivano propostidue motivi, il primo inerente la qualificazione giuridica del fatto ed il secondol’asserita eccessività della pena inflitta, senza alcun riferimento al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Quanto ad Antonino Putano, invece, la Corte territoriale ha giustificato ildiniego delle circostanze attenuanti generiche con la valorizzazione dellemodalità della condotta criminosa, la presenza di precedenti specifici, ed ilmancato risarcimento delle persone offese o, comunque, il difetto di alcun segnodi resipiscenza.
Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che,pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi,Rv. 242419-01), anche considerato il principio affermato da questa Cortesecondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01;
Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).5.2. Le sentenze di merito hanno dato conto anche della maggiorecapacità a delinquere riconosciuta ai ricorrenti in considerazione della natura delreato commesso, delle modalità della condotta e della pluralità di precedenti perreati della stessa specie, così giustificando il riconoscimento della recidivacontestata ad entrambi. Per il disposto dell’art. 63, quarto comma cod. pen.,però, in presenza di altra più grave circostanza aggravante ad effetto speciale,quale quella di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. avrebbe dovutoapplicarsi soltanto la pena stabilita per questa, salvo la mera facoltà per ilgiudice di un ulteriore aumento per effetto di questa.
La Corte territoriale ha datoconto delle ragioni che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen. hanno portato adeterminare la pena base per il reato di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod.pen. in misura poco superiore al minimo edittale ma, al pari della sentenza diprimo grado, non ha espressamente giustificato in alcun modo l’esercizio delpotere discrezionale che ha portato a disporre anche l’ulteriore aumento,meramente facoltativo, per la recidiva reiterata specifica, aumento indicato nellamisura di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro cinquecento di multa.6.
La sentenza impugnata, pertanto, va conseguentemente annullatalimitatamente all’aumento di pena disposto a norma dell’art. 63, quarto comma,cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra senza sezionedella Corte territoriale, ferma restando l’irrevocabilità dell’affermazione diresponsabilità dei ricorrenti. Nel resto i ricorsi sono inammissibili. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al disposto aumento di pena anorma dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra senza sezione della Corte di appello di Palermo.
Dichiarairrevocabile l’affermazione di responsabilità.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO IMPERIALI ANDREA PELLEGRINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.