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Sentenza — n. 23421/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for illegal occupation of public housing, rejecting arguments on leniency and sentencing discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23421/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Manuela De Stefano's cassation appeal regarding her conviction for illegally occupying public residential housing. The defense argued for reduced punishment based on post-crime conduct and the applicability of leniency laws to prior acts, while the prosecution contended the occupation was persistent and unrepented. The court upheld the lower court's decision, ruling that the defendant's actions lacked the necessary elements for leniency and that the denial of a specific sentencing benefit was properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court holds that substantive leniency applies retroactively to prior offenses and that denying a non-mention of conviction requires explicit reasoning when favorable elements exist for other benefits.

Parole chiave

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illegal occupation of housing retroactive application of leniency sentencing discretion review conditional suspension of sentence cassation appeal dismissal indennizzo per detenzione ingiustificata pena privativa della libertà restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Il primo motivo è manifestamente infondato.Impregiudicata la correttezza di quanto osservato dalla difesa a propositodell’applicabilità della «causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto,di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art.
Art. 133 cod. pen.
132 e 133 cod.pen., sono sufficienti, a parere di questo Collegio a, dar conto del diniego, dalmomento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen. (v.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
art. 50 cod. pen
Viene invocatal’applicazione dell’art. 50 cod. pen., anche nella forma putativa ovvero dell’art.
art. 1591 cod. civ
Si osserva, infine, che il pagamento di un’indennità a titolo dioccupazione poteva valutarsi almeno ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., a titolo dirisarcimento del danno.2.2.
art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato.Impregiudicata la correttezza di quanto osservato dalla difesa a propositodell’applicabilità della «causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto,di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art.
art. 133 cod. pen
132 e 133 cod.pen., sono sufficienti, a parere di questo Collegio a, dar conto del diniego, dalmomento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli
150, in quanto istituto di natura sostanziale, anche nei giudizipendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi inprecedenza» (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv.
Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescoller
Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescoller, Rv.275748-01).3.2.
Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari
Sez. 2, n. 23383 del 04/06/2025, Sabaly
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Testo completo

e d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, con cui siè chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso, cui ha replicato, con memoria,il difensore dell’imputata, Avv. Salvatore Caccavale.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione di primo grado, che dichiarava Manuela De Stefanoresponsabile del delitto di occupazione abusiva di immobile destinato a ediliziaresidenziale pubblica, condannandola alla pena di mesi otto di reclusione ed euro80 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione all’art. 131 bis, cod. pen., che, nella formulazione introdotta con d.lgs. 150 del 10 ottobre 2022, deve ritenersi applicabile anche ai fatti precedenti alcommesso reato, ex art. 2, quarto comma, cod. pen. La difesa lamenta, inparticolare, l’insufficienza della motivazione con riguardo alla condottadell’imputata successiva alla commissione del reato e all’elemento soggettivo delreato ascritto.

Si osserva, quanto alla condotta, che, con atto d’appello, si erarimarcato come la ricorrente, oltre ad aver restituito i mobili all’erede della defuntatitolare dell’appartamento, avesse provveduto a farsi intestare le utenze, nonchéi bollettini per il canone d’affitto, regolarmente versati. Viene invocatal’applicazione dell’art. 50 cod. pen., anche nella forma putativa ovvero dell’art. 47cod. pen., posto che la mancata richiesta, da parte dell’I.a.c.p., di lasciarel’appartamento ha ingenerato nella ricorrente la convinzione della legittimaoccupazione.

Si osserva, infine, che il pagamento di un’indennità a titolo dioccupazione poteva valutarsi almeno ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., a titolo dirisarcimento del danno.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 133 e 175 cod. pen., avendo i giudici dell’appello replicatocon motivazione inadeguata alla richiesta del beneficio della non menzione dellapena.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Impregiudicata la correttezza di quanto osservato dalla difesa a propositodell’applicabilità della «causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto,di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, anche nei giudizipendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi inprecedenza» (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241-02), devesottolinearsi la radicale, logica incompatibilità tra il reato ascritto, di naturapermanente, e l’invocata causa di non punibilità, allorché la permanenza dellacondotta non sia cessata, come nel caso di specie.L’incidenza di tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v.Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01:

«il delitto diinvasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha naturapermanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a checontinua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto,sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazionedella causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto dellacondotta delittuosa»; v. anche Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv.267589-01:

«in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa dinon punibilità per la particolare tenuità del fatto, finché la permanenza non siacessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effettodella condotta delittuosa»; in applicazione del principio, la Corte ha annullato conrinvio la sentenza impugnata per difetto di motivazione sull'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen., nonostante la pronuncia avesse espresso una valutazione di"modestia oggettiva del fatto" di cui era stata accertata la cessazione dellapermanenza), è trascurato dalla difesa, che enfatizza aspetti del tutto irrilevanti,già indicati nella sintesi di cui supra, sub 2.1. del “ritenuto in fatto”, e inidonei ascalfire la tenuta dell’ordito motivazionale della decisione avversata.In tal senso, il motivo è anche aspecifico, non confrontandosi, la difesa, conla motivazione, nel punto in cui si è chiarito come la condotta di occupazione, dicui gli agenti prendevano contezza nel 2019, non avesse ancora trovato la suacessazione al momento dell’adozione della sentenza impugnata.Si osserva, infine, che le censure relative allo stato di necessità, ripropostenel corpo del motivo, sono reiterative di doglianze compiutamente disattese daigiudici di merito.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1. Il diniego del beneficio invocato è stato motivato alla luce della naturaperdurante della condotta contestata. Le ragioni, così espresse dal giudice diappello nell’ambito della discrezionalità riconosciutagli dagli artt. 132 e 133 cod.pen., sono sufficienti, a parere di questo Collegio a, dar conto del diniego, dalmomento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen. (v.

Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescoller, Rv.275748-01).3.2. Si è affermato in giurisprudenza che ove, come nella fattispecie, vengaconcesso uno dei benefici (sospensione condizionale) con l’individuazione di unaserie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negatol'altro (non menzione della condanna nel certificato del casellario), taledeterminazione discrezionale deve essere sorretta dall’indicazione delle ragioni perle quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non sianomeritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure dalla precisazionedell’avvenuta emersione di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficioda negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787-01;

Sez. 2, n.23383 del 04/06/2025, Sabaly, non mass.).3.3. A parere del Collegio, in disparte la genericità della richiesta (che la parteha avanzato solo in sede di conclusioni del proprio atto di appello senza giustificarein alcun modo le ragioni sulla base delle quali il beneficio potesse esserericonosciuto), tale obbligo motivazionale risulta rispettato nella sentenza gravata,nella quale si è evidenziato che le esigenze di riservatezza, relative alla personadell’imputata, rispetto a quelle di tutela della collettività connesse a tale forma dipubblicità risultano recessive rispetto alla natura perdurante delle violazionicontestate, sostanziatesi nell’occupazione abusiva di immobile con duratapluriennale senza alcuna condotta di resipiscenza o di disponibilità alla riparazioneo al risarcimento del danno.4.

Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO ANDREA PELLEGRINO