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Ordinanza — n. 23386/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of appeal grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23386/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the defendant had previously waived specific grounds of appeal through a plea agreement. The appellant argued for a violation of Article 116 of the Penal Code and procedural defects, but these claims were explicitly abandoned when the parties agreed to a reduced sentence. The court ruled that such waivers preclude raising new or reiterated grievances in the subsequent appeal stage, except for illegal sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Parties' agreement to a plea bargain constitutes a waiver of all appeal grounds, preventing the defendant from raising new or reiterated complaints in the cassation appeal unless the sentence itself is proven illegal.

Parole chiave

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plea agreement waiver of appeal cassation inadmissibility procedural waiver reiterated grievances Art 599-bis c.p.p. Art 610 c.p.p. revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Genova in data 12/02/2026,su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte,cod.
Art. 610, comma 1, c.p.p.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte,cod.
Art. 611 c.p.p.
Art. 116 c.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi, con cui deduce, in relazione al capo A, violazione di legge ederronea applicazione dell’art. 116 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Inoltre, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 116 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi, con cui deduce, in relazione al capo A, violazione di legge ederronea applicazione dell’art. 116 cod.
art. 129 cod. proc. pen
In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
275234-01;Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella
277196 – 01; di recente,Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P.
16611 del 29/04/2026, Montella, non mass.; Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P.,non mass.).3.4.
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Testo completo

lla Corte di appello di Genova;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Genova in data 12/02/2026,su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 25/05/2025, appellata daEmanuele Scuotto, la pena veniva ridotta, previa applicazione delle attenuanti generiche inregime di prevalenza, ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi, con cui deduce, in relazione al capo A, violazione di legge ederronea applicazione dell’art. 116 cod. pen., nonché vizi di motivazione; in relazione al capo B,violazione di legge e vizio di motivazione; inosservanza dell’art. 116, comma 2, cod. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descrittecensure.3.1. Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715;cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01;Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).3.2. In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o diinutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione,una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01;

Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).3.3. Inoltre, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurrenel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 47698del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01, che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre orilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti,avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilitàpenale;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; di recente,Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, non mass.; Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P.,non mass.).3.4. Orbene, ciò premesso, i motivi di ricorso sono reiterativi dei motivi di appello giàespressamente fatti oggetto di rinuncia con la richiesta di concordato in appello (vds. pag. 2della sentenza impugnata) e, sollecitando finanche una diversa lettura del fatto, portano censurenon consentite, per quanto sopra esposto.3.5. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte,cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dallaprima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione cameralepartecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazionedel provvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammendeche, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente