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Ordinanza — n. 23383/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel signature under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to have the petition signed by a lawyer enrolled in the Cassation Bar. The appellant argued for personal signature and a constitutional challenge to Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that personal signing is no longer permitted and that the requirement for specialized representation does not infringe on defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: The right to file a cassation appeal must be exercised through a lawyer enrolled in the Cassation Bar; personal filing is inadmissible and does not violate constitutional defense guarantees.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility qualified defense counsel Cassation Bar enrollment personal signature requirement Art. 613 c.p.p. allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 117, comma 1, Cost.
Art. 13 CEDU
art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

6 della Corte d'appello di Torino;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 18/03/2026, venivaconfermata la sentenza del Tribunale di Torino del 18/12/2024, appellata da El Yaziri Radouane,che veniva condannato al pagamento delle spese del grado.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione El Yaziri Radouane, articolando ununico motivo con cui deduce vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione della sentenza in punto di mancata esclusione della recidiva e mancata applicazionedelle attenuanti generiche nella massima estensione, e chiedendo, vieppiù, che venga sollevataquestione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto congli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01;

Sez. 4, n. 44401del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 – 01).3.2. Inoltre, per come chiarito dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questionedi illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 13 CEDU,nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputatopersonalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanzatecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio dilegittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01, che ha altresì precisato che l'elevato livello diqualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione renderagionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinioa spese dello Stato).3.3. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilitàdell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che,avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata ed alla causa di inammissibilità, appareconforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente