Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding legal qualification in a settlement appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds cited were not permitted under the law. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the first-instance judgment, specifically the legal qualification of the facts and the resulting sentence reduction based on a settlement. The court ruled that such qualifications are necessarily shared by the parties in a settlement and thus cannot be contested in cassation, limiting admissible grounds to the formation of the settlement's will and the prosecutor's consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In appeals based on a settlement, cassation grounds are limited to the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the content of the pronouncement; complaints regarding the legal qualification of the facts are inadmissible as they are necessarily shared by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
04/12/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;a seguito di procedura de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data14 febbraio 2025, nei confronti – per quanto qui rileva – di Giuseppe Musella inrelazione ai reati di concorso in tentata estorsione aggravata, lesioni aggravate,rapina aggravata, detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo e detenzioneillecita di sostanza stupefacente, ha rideterminato la pena, in accoglimento delconcordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.2.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo diricorso con cui lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti e, inogni caso, privi di concreta portata censoria, non avendo minimamente sviluppatole suddette censure.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deducamotivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili – al contrario diquanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
– le doglianze relativealla qualificazione giuridica del fatto come ritenuta nella sentenza di primo grado,necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altroelemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep.2020, Furino, Rv. 278114-01).4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro Leopizzi Angelo Caputo