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Ordinanza — n. 22964/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22964/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22964/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. Domenico Fortunato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2025 con cui laCorte di Appello di Napoli ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,la pena di anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato diestorsione aggravata.2.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22964/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Domenico Fortunato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2025 con cui laCorte di Appello di Napoli ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,la pena di anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato diestorsione aggravata.2.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzioni penali estorsione risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Domenico Fortunato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2025 con cui laCorte di Appello di Napoli ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Secondo l’assuntodifensivo, la pena di anni quattro di reclusione non rispetterebbe i limiti edittalirisultanti dall’applicazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche dicui all’art. 62-bis cod. pen., risolvendosi, pertanto, in una sanzioneasseritamente illegale.3.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. Domenico Fortunato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2025 con cui laCorte di Appello di Napoli ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,la pena di anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato diestorsione aggravata.2.

Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione di legge inrelazione all’art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando altresì l’illegalità della penaapplicata.In particolare, la difesa sostiene che il riconoscimento delle circostanzeimposto la determinazione di un trattamento sanzionatorio inferiore rispetto aquello concordato tra le parti e recepito dalla Corte territoriale. Secondo l’assuntodifensivo, la pena di anni quattro di reclusione non rispetterebbe i limiti edittalirisultanti dall’applicazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche dicui all’art. 62-bis cod. pen., risolvendosi, pertanto, in una sanzioneasseritamente illegale.3.

L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.Dagli atti emerge, infatti, che il trattamento sanzionatorio recepito dalla sentenzaimpugnata è stato determinato nel pieno rispetto dei parametri normativi diriferimento e in puntuale conformità all’accordo raggiunto tra le parti. Inparticolare, la pena base per il delitto di estorsione è stata individuata in annicinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; su tale trattamento sanzionatorioè stata correttamente applicata la diminuzione conseguente al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla contestataaggravante, pervenendo alla determinazione della pena finale in anni quattro direclusione ed euro 800,00 di multa.La censura difensiva si rivela, pertanto, palesemente destituita di fondamento,poiché la riduzione operata trova puntuale fondamento nel disposto degli artt.62-bis, 65, n. 3, e 69 cod. pen.

Deve, infatti, ricordarsi che l’art. 65, n. 3, cod.pen. stabilisce che, in presenza di una circostanza attenuante ad effetto comune,la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo. La diminuzione applicatadalla Corte territoriale risulta, pertanto, pienamente conforme al limite legaleprevisto dalla citata disposizione, essendo stata contenuta entro la sogliamassima consentita dall’ordinamento. Ne consegue che il trattamentosanzionatorio concordato dalle parti e recepito dalla Corte territoriale nonpresenta alcun profilo di illegittimità, risultando pienamente conforme aiparametri normativi che disciplinano la determinazione della pena ed ilbilanciamento delle circostanze.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurocinquemila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE CERSOSIMO SERGIO BELTRANI