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Ordinanza — n. 22946/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as inadmissible due to waived penalty grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22946/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Desiato Gabriele and Desiato Vincenzo inadmissible regarding their settlement sentence. The appellants argued for a review of legal qualification and the exclusion of punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that grievances concerning waived penalty determinations and lack of statutory conditions for dismissal are inadmissible in settlement cases.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against settlement sentences, grievances regarding the determination of the penalty or the exclusion of punishability are inadmissible as they do not concern the formation of the party's will or the prosecutor's consent.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds exclusion of punishability waived penalty determination appellate settlement procedure commisurazione della pena per rapina rinuncia alla motivazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza di concordato ex art. 599-biscod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ciò posto, i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i propri difensori di fiducia deducendo, entrambi nei rispettivi ricorsi,difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed allaassenza di cause di esclusione della punibilità ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i propri difensori di fiducia deducendo, entrambi nei rispettivi ricorsi,difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed allaassenza di cause di esclusione della punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.3.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

N PIETRO VERNOTICO il 03/06/1987avverso la sentenza del 13/03/2026 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza di concordato ex art. 599-biscod. proc. pen. in data 13 marzo 2026, parzialmente riformando la sentenzapronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lecce del 14 aprile 2025, riduceva la penainflitta nei confronti di Desiato Gabriele e Desiato Vincenzo in relazione a varieipotesi di reato di rapina e tentata estorsione agli stessi ascritte.2.

Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i propri difensori di fiducia deducendo, entrambi nei rispettivi ricorsi,difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed allaassenza di cause di esclusione della punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.3. Ciò posto, i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarateinammissibili perché proposta avverso sentenza di concordato in appello.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi diricorso sulla qualificazione e sulla esclusione della punibilità sono inammissibili;difatti, secondo l’interpretazione di legittimità in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della partedi accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01).4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma, 12 giugno 2026IL CONSIGLIERE EST.Ignazio PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino