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Sentenza — n. 22931/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial annulment of search warrant regarding digital device copies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22931/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Zacaria Lkhair's appeal against the partial annulment of a search warrant issued by the Brescia prosecutor. The lower court had invalidated only the forensic copies extracted from digital devices while confirming the seizure of remaining assets. The appellant argued that search keywords might have originated from his own previously seized phone, rendering the comparison inadmissible, but the court found this claim generic and unsupported by evidence. Consequently, the court upheld the investigative procedures and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 191, 253 cod. proc. pen.; Art. 648-bis cod. pen.: The power to issue a search warrant is revocable and can be re-exercised by the investigating authority after a prior annulment, provided the new order is based on distinct and broader premises without being bound by the previous judgment's specific probative evaluation.

Parole chiave

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search warrant annulment digital evidence seizure investigative reissue forensic comparison admissibility partial annulment effect sequestro di dati informatici abuso di un impianto per l'elaborazione di dati reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 253 cod. proc. pen.
Art. 648-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali.
art. 102 cod. proc. pen
d) rappresentil’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sianel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio
Sez. 2, n. 21108 del 10/05/2023, De Maio
Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta
284766-01;Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv.
Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini
Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico
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Testo completo

03/2026 del Tribunale di Bresciaudita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmenteannullato, limitatamente alle copie forensi già estratte dai dispositivi informatici,con conferma per quanto attiene ai restanti beni, il decreto di sequestroprobatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescianei confronti di Zacaria Lkhair, in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis e 81-648-bis cod. pen.2.

Ricorre per cassazione Zacaria Lkhair, a mezzo del proprio difensore,articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilodella violazione degli artt. 191 e 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. (nonchédegli artt. 15 e 42 Cost. e 1, prot. add. CEDU), il mancato accoglimentodell’eccezione di inutilizzabilità derivata, poiché le parole chiave indicate allapolizia giudiziaria per le ricerche digitali potrebbero essere state tratte anche dalcellulare del ricorrente durante la permanenza del primo sequestro, poi annullatoe pedissequamente riproposto.Tale comparazione, inoltre, postulerebbe le medesime nullità einutilizzabilità che avevano fondato il primo annullamento del provvedimentoablatorio.3.

All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso comeriportato in epigrafe.Secondo il massimo consesso nomofilattico, l’impegno professionale deldifensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogoad assoluta impossibilità a comparire, a condizione che il difensore:

a) prospettil'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b)indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della suafunzione nel diverso processo;

c) rappresenti l’assenza in detto procedimento dialtro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;

d) rappresentil’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sianel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U,n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01).Nel caso di specie, l’istanza di rinvio presentata dal difensore unitamentealla richiesta di discussione orale, resta inottemperante rispetto ai requisiti di cuialle precedenti lett. b), c) e d), limitandosi a rappresentare la contemporaneitàdelle udienze fissate.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.2.

Non è, innanzitutto, revocabile in dubbio la facoltà di riedizione del potereablatorio (fondata su presupposti diversi e più ampi rispetto al provvedimentooriginario), non preclusa all’Ufficio inquirente all’esito del primo annullamento,posto che il giudicato cautelare non si forma quando in tale sede non sia stataespressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del meritoprobatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specificafase processuale (Sez. 2, n. 21108 del 10/05/2023, De Maio, Rv. 284766-01;Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv. 282776-01).Inoltre, il Tribunale ha ritenuto il Pubblico Ministero pienamenteottemperante al proprio onere motivazionale, non solo in ordine al fattoipotizzato, al titolo di reato, al nesso di pertinenzialità e alla natura delle cosesottoposte a vincolo, ma anche delle peculiari esigenze probatorie, conparticolare riguardo allo statuto previsto per i dispositivi informatici, avendoindicato le specifiche informazioni oggetto di ricerca (individuazione deimeccanismi riciclatori, identificazione degli eventuali còrrei), le parole chiave dautilizzare come criterio di selezione nella delegata attività di data mining e laperimetrazione temporale dei dati da acquisire.La conclusione è corretta, essendosi esclusa ogni velleità esplorativa,procedendosi sulla base di spunti investigativi acquisiti aliunde, e chiariti i criteridi selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo (Sez. 6, n. 17677del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01;

Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024,Corsico, Rv. 286358-03).3. Ciò premesso in ordine alla correttezza delle procedure investigative,risulta, infine, generica e manifestamente infondata l’ulteriore censura difensivache si duole dell’utilizzo a fini di comparazione anche dei dati presenti suidispositivi sequestrati al ricorrente (senza però contestare la derivazione, quantomeno parziale, delle parole chiave da chat rinvenute nei cellulari di altricoindagati e così ritualmente acquisite), dal momento che il suddetto confrontosarebbe successivo alla lecita attività di ricerca guidata nelle memorie digitali eanzi diretto proprio a verificare la presenza di tali ricorrenze.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI LUIGI AGOSTINACCHIO