Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding logical consistency of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a decision annulling a preventive seizure of stadium areas, arguing the lower court's reasoning was illogical and contradictory. The defense countered that new administrative documents showed the seized areas were still fit for use, potentially ending the need for the seizure. The court rejected the appeal because the Procuratore attempted to challenge the logical coherence of the argument rather than citing a specific violation of law, which is the only permissible ground for cassation in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. pen.; In matters of real caution, a cassation appeal is admissible only for violation of law, excluding challenges to the mere logical consistency of the lower court's argumentative apparatus.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cangelo, nato a Napoli il 23/07/1969avverso l’ordinanza del 09/03/2026 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore dell’indagato, avv. Francesco Maria Morelli, cheha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore dell’indagato, avv.
Elio D’Aquino, che ha chiestoche il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha annullato ildecreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata indata 25 febbraio 2026, che aveva disposto il sequestro preventivo di aree, locali ebeni all’interno dello Stadio Giraud, procedendo nei confronti di Arcangelo Sessain relazione ai reati di cui agli artt. 633-639 cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, 255, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 648 cod. pen.2.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diNapoli, deducendo un unico, articolato motivo, con cui censura, sotto il profilo dellamanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (in presenza di unapparato argomentativo privo dei requisiti minimi di completezza e coerenza, tale– in ipotesi – da ridondare nella violazione di legge), il percorso giustificativo delTribunale, che avrebbe ritenuto la società sportiva presieduta dall’indagatolegittima concessionaria degli impianti sportivi, nonostante il difetto di un atto cheindicasse specificamente i locali esclusi dall’affidamento e, prima ancora, di unrituale atto di concessione (essendo stata emessa solo una determinadirigenziale).Il sequestro poi annullato aveva rinvenuto aree adibite ad usi non connessicon l’attività sportiva, permettendo di rilevare il mutamento della destinazioned’uso di plurimi locali.3.
La difesa dell’indagato, il 12 maggio 2026, ha depositato memoria, direttaa sostenere l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza,segnalando, altresì, circostanze sopravvenute (attestazione dell’agibilità – giàpregressa – dei locali bar; nota dirigenziale che riconosce l’utilizzabilità dei locali;autorizzazione straordinaria all’attivazione di punti ristoro), tali in ipotesi da farritenere cessata la materia del contendere, andando a incidere sulla permanenzadelle esigenze cautelari.4. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come daepigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.2. In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso percassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anchela motivazione omessa o soltanto apparente). Restano, dunque preclusi i profili dicensura diretti in concreto – come nel caso di specie – a contestare semplicementela tenuta logica dell’apparato argomentativo (che, congruamente, dà conto dellacontroversia meramente amministrativa che contrappone il Comune e la societàsportiva, dei provvedimenti e del continuo scambio documentale da cui desumerel’affidamento in uso temporaneo dell’intera struttura «in modo onnicomprensivo enon perimetrato», della irrilevanza in senso contrario della mera e unilateraleallegazione di una planimetria alla determina dirigenziale, della conseguenteassenza di arbitrarietà dell’occupazione, della non riconducibilità ad abusi ediliziper mutata destinazione d’uso dell’utilizzo di alcuni locali interni – in via transitoriae senza opere fisse – a servizi strettamente funzionali all’attività sportiva intesaanche nella sua declinazione pubblica, dell’impossibilità di addebitare alla societàil deposito di rifiuti in ambienti in stato di abbandono).L’apparato giustificativo risulta, dunque, pienamente inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, così da far escludere laricorrenza di una violazione di legge ritualmente deducibile (Sez.
U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo,Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).Le stesse serrate critiche ai singoli segmenti argomentativi evidenziano latangibile consistenza grafica e argomentativa della motivazione, a cui si tentasoltanto di sostituire una alternativa ricostruzione dei fatti (e, in particolare, dellasuddetta complessa vicenda amministrativa), all’esito di un’impossibile nuovaponderazione della piattaforma indiziaria.3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore dellaCassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 26 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAlessandro Leopizzi Anna Maria De Santis