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Sentenza — n. 22898/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22898/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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al Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. ROCCO MARSIGLIA, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Mario Fabriziresponsabile del reato di ricettazione; avverso la sentenza propone ricorso percassazione il difensore di Fabrizi, eccependo che:1.1 premesso che Fabrizi era stato restituito in termine per proporre ricorsoper cassazione averso la sentenza di appello in quanto al difensore di fiducia nonera stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, notificatoinvece al difensore di ufficio, l’avviso di fissazione dell’udienza per il giudizio diappello notificato al difensore di ufficio e non in favore del difensore di fiduciaaveva determinato una scorretta instaurazione del rapporto processuale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

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Sentenza — n. 22898/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576;Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, El Hairi, Rv. 255029; Sez. 5 n. 29695 del13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv.272246; Sez. 5, n. 160 del 30.11.2020- dep. 2021, Greco non massimata);infatti, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti perverificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fattoprocessuale (Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che l’istanzadi ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuta nel fascicolo di ufficio èstata presentata in relazione al procedimento in esame.Anche dall’ordinanza di restituzione nel termine si evince che l’Avv.

Parole chiave

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vizio di procedura fiduciario difetto di sottoscrizione risarcimento per errore giudiziario ritardo ingiustificato carenza di legittimazione
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Testo completo

al Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. ROCCO MARSIGLIA, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Mario Fabriziresponsabile del reato di ricettazione; avverso la sentenza propone ricorso percassazione il difensore di Fabrizi, eccependo che:1.1 premesso che Fabrizi era stato restituito in termine per proporre ricorsoper cassazione averso la sentenza di appello in quanto al difensore di fiducia nonera stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, notificatoinvece al difensore di ufficio, l’avviso di fissazione dell’udienza per il giudizio diappello notificato al difensore di ufficio e non in favore del difensore di fiduciaaveva determinato una scorretta instaurazione del rapporto processuale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1. E’ principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimitàed in questa sede da ribadirsi quello per il quale la nomina del difensore difiducia con contestuale elezione di domicilio presso il relativo studio professionaleeffettuata con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Statoproducono effetto non solo nell’ambito di tale procedura incidentale ma anche aifini del procedimento principale se ad esso espressamente si riferisce, comerisulta dagli atti nel caso di specie (Sez. 1, n. 1841 del 18/12/2008- dep. 2009,Conforti, Rv. 242713;

Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576;Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, El Hairi, Rv. 255029; Sez. 5 n. 29695 del13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv.272246; Sez. 5, n. 160 del 30.11.2020- dep. 2021, Greco non massimata);infatti, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti perverificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fattoprocessuale (Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che l’istanzadi ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuta nel fascicolo di ufficio èstata presentata in relazione al procedimento in esame.Anche dall’ordinanza di restituzione nel termine si evince che l’Avv.

RoccoMarsiglia aveva depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese delloStato con nomina fiduciaria da parte di Fabrizi, e proprio su tale presupposto erastata disposta la restituzione nel termine per impugnare; pertanto, il decreto dicitazione per il giudizio di appello avrebbe dovuto essere notificato al difensore difiducia e non a quello di ufficio.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con trasmissionedegli atti alla Corte di appello di Roma. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Roma per l'ulteriore corso.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE COSCIONI SERGIO BELTRANI