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Ordinanza — n. 22825/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against inadmissibility ruling and orders fine payment to penalty fund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22825/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a prior decision that rejected his request for case remittal, which had already imposed a penalty. The court ruled that while appeals against inadmissibility do not automatically trigger cost liability, Article 48 of the Criminal Procedure Code allows the court to impose a fine under specific circumstances, which it exercised here.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 625, comma 4, cod. proc. pen.: When a private party's request for case remittal is rejected or declared inadmissible, the court may, as a discretionary power, order the party to pay a fine to the penalty fund alongside court costs, even if the party was not previously condemned for procedural expenses.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility ruling case remittal penalty fund fine Criminal Procedure Code discretionary power court costs sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 4, cod. proc. pen.
288733-01), tuttavia, l’art. 48 cod.
Art. 625, comma 4, cod. proc. pen.
Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 625, comma 4, cod.
Sez. U, ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale
art. 48 cod. proc. pen
288733-01), tuttavia, l’art. 48 cod. proc. pen., chedisciplina compiutamente il procedimento dinanzi la Corte di cassazione con le formedell’art.
art. 127 cod. proc. pen
pen., chedisciplina compiutamente il procedimento dinanzi la Corte di cassazione con le formedell’art. 127 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733-01
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Testo completo

inanza del 07/11/2025 della Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;a seguito di procedura de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Settima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 39327 del 7novembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione proposta da VincenzoToma, condannando l’istante al pagamento della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Il medesimo Vincenzo Toma ha presentato ricorso straordinario avverso tale pronuncia,chiedendone la revoca o la correzione nella parte in cui lo condanna al pagamento dellasuddetta somma.2.

Il ricorso è manifestamente infondato.Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processonon segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez. U,ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733-01), tuttavia, l’art. 48 cod. proc. pen., chedisciplina compiutamente il procedimento dinanzi la Corte di cassazione con le formedell’art. 127 cod. proc. pen., prevede, al comma 4, quando la richiesta delle parti private èrigettata o dichiarata inammissibile, che le medesime parti istanti, con la stessa ordinanzapossano essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di unasomma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto contodella causa di inammissibilità della richiesta.Nel caso di specie, questa Corte, correttamente, non ha condannato l’odierno ricorrentealle spese del giudizio, ma, nel pieno esercizio di una facoltà testualmente prevista dalcodice di rito e senza che possa ipotizzarsi il minimo errore di fatto o percettivo, lo hacondannato al distinto pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.3.

Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 625, comma 4, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNI ARIOLLI