Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22824/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure of funds due to sufficient evidence of illicit origin.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22824/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by third parties inadmissible. The applicants argued that the lower court failed to properly justify the preventive seizure of funds, claiming the mere presence of large sums without income was insufficient to prove the requisite 'fumus commissi delicti' for money laundering. The court rejected this, ruling that the lower court correctly identified additional significant elements proving the illicit origin of the funds, thereby satisfying the legal requirements for the seizure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, 321 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: The mere availability of funds disproportionate to a subject's economic conditions is not sufficient to presume money laundering; however, when combined with other significant elements proving illicit origin, the preventive seizure is legally justified.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure money laundering fumus commissi delicti illicit origin of funds third party rights proportionality of measures evidentiary burden confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 321 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragionedell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico,Raffaella Guadagno, Rosa Sanzone e Gennaro Sanzone, nella qualità di terzi, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
art. 616 cod. proc. pen
Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragionedell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 06230 del 10 febbraio 2026, Pavesi
Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, Bernaschino
Sez. 2, n. 08576 del 6 febbraio 2026, Hong Huiu
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nale di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità dei ricorsi.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, decidendo sulle richieste diriesame proposte nell’interesse di Francesco Sanzone, nella qualità di indagato, e diRaffaella Guadagno, Rosa Sanzone e Gennaro Sanzone, nella qualità di terzi interessati, haconfermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Torre Annunziata, in data 19 febbraio 2026, nei confronti di FrancescoSanzone, in relazione al reato di ricettazione, avente a oggetto la somma di euro852.930,00, rinvenuta nell’abitazione del medesimo e dei terzi interessati, prima citati,conviventi con l’indagato, nel corso di una perquisizione domiciliare.

2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico,Raffaella Guadagno, Rosa Sanzone e Gennaro Sanzone, nella qualità di terzi, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, variamente articolato, si contesta la violazione di legge, inrelazione agli artt. 125, 321 cod. proc. pen., e 648 cod. pen., nonché la carenza assoluta dimotivazione del titolo genetico, che riferiva la sussistenza del fumus commissi delicti deldelitto di ricettazione unicamente a Francesco Sanzone e non anche ai terzi conviventi, in talsede ricorrenti.In aperto contrasto coi principi regolativi posti da questa Corte in materia di obblighimotivazionali del giudice cautelare, la gravata ordinanza avrebbe preteso di compensare taleradicale assenza di ragioni giustificatrici del titolo genetico, adducendo argomentazionicontrastanti con i principi giurisprudenziali in tema di sussistenza del fumus commissi delictidel delitto di ricettazione.

E, infatti, il Tribunale, per un verso, neppure avrebbe individuato latipologia del reato presupposto, illegittimamente ritenendo tale individuazione superflua, e,dall’altro, si sarebbe limitato a riferirsi all’entità della somma rinvenuta nell’abitazione eall’assenza di redditi significativi per giustificare il sequestro del denaro, pur dopo averriconosciuto la qualità, in capo ai ricorrenti, di detentori pro quota delle somme.La difesa valorizza, infine, delle recenti decisioni di questa Corte (segnatamente, Sez. 2n. 06230 del 10 febbraio 2026, Pavesi, non mass.) in tema di sequestro di somme di denaroo di beni preziosi prive di giustificazione, secondo cui «la sussistenza del fumus dei delitti diricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolarimodalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenzadi redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certaprovenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro disomme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenzadi qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimentilegittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante» (ibidem, inmotivazione, par. 1.1).CONSIDERATO IN DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.2. Il motivo unico proposto dai ricorrenti è aspecifico. Salvo quanto si esporrà infra, sub2.1, a proposito della correttezza dell’ordito motivazionale in tema di individuazione dellatipologia del reato presupposto, nel caso di sequestro di somme di denaro ritenute profitto diricettazione o riciclaggio (sul punto, v. Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727- 01), va innanzitutto rilevata la radicale genericità del motivo, nella parte in cui assume che iricorrenti, in quanto conviventi dell’indagato, “dovessero ritenersi co-detentori” del denaro equindi sostanzialmente indagati” (p. 2 del ricorso).

La notazione è priva di fondamento, postoche indagato, nel procedimento de quo, risulta essere unicamente Francesco Sanzone; ed ènei suoi confronti che il decreto di sequestro preventivo del denaro è stato disposto.Né, dal tenore del ricorso, è possibile individuare una specifica contestazione relativaall'assenza di collegamento concorsuale tra i ricorrenti e l'indagato, ponendo il motivounicamente la questione dell’assenza di motivazione (del titolo genetico e della gravataordinanza) circa la posizione dei ricorrenti stessi (p. 2-3 del ricorso).Il motivo asserisce, altresì, che il Tribunale avrebbe riconosciuto la qualità, in capo airicorrenti, di detentori pro quota delle somme, ciò che, invero, non si desume, neppureimplicitamente, dalla motivazione.

Neppure sono dedotti rilievi circa l'origine lecita dellesomme, delle quali ricorrenti assumono arbitrariamente la titolarità.Puntualizzato, dunque, che i ricorrenti agiscono in tal sede, come già in occasione dellarichiesta di riesame, nella veste di terzi interessati, si pone il problema della lorolegittimazione a contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa.Sul punto, questa Corte ha affermato che «in tema di impugnazioni cautelari reali, ilterzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivonon può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, potendounicamente dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamentoconcorsuale con l'indagato» (Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683 – 01; v.anche, con medesimo orientamento, Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Kos, Rv.289384 – 01).Secondo altri orientamenti, «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume diavere diritto alla restituzione del bene sottoposto al vincolo reale impeditivo è legittimato adedurre, in sede di riesame, non solo l'effettiva titolarità o la disponibilità del bene el'inesistenza di un proprio contributo al reato ascritto all'indagato, ma anche l'insussistenzadel "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora"» (Sez. 3, n. 3657 del 20/11/2025, dep.2026, Di, Rv. 289271 – 01: in motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, nel caso in cuiil sequestro riguardi beni non appartenenti all'indagato, la prova della sola titolarità formalenon è sufficiente ad ottenerne la restituzione, sicché escludere la possibilità, per il terzo, dichiedere la verifica dei presupposti sostanziali del sequestro lo priverebbe di un'effettivatutela (Sez. 3, n. 3657 del 20/11/2025, dep. 2026, Di, Rv. 289271 – 01; si veda anche Sez.6, n. 9193 del 14/01/2026, Credal, Rv. 289560 – 01, ma in tema di sequestro probatorio).2.1 Anche a voler seguire quest’ultimo orientamento e a ritenere, quindi, legittimati iricorrenti a eccepire la sussistenza del fumus commissi delicti nel caso di specie, il motivo inesame è, in ogni caso, aspecifico, non confrontandosi la difesa con i molteplici elementiulteriori rispetto all’evidenziata situazione di sostanziale impossidenza degli odierni ricorrenti:argomento, quest’ultimo, che i ricorrenti neppure tentano di contrastare che sono statiritenuti significativi della certa provenienza di quei redditi da un delitto presupposto.Se è vero che, in caso di sequestro di somme di denaro o di beni preziosi prive digiustificazione, l'assenza di redditi leciti non è profilo sufficiente, da solo, a fondare lasussistenza del fumus commissi delicti del delitto di ricettazione (come affermato anche dallapiù recente giurisprudenza citata proprio dai ricorrenti: il riferimento è a Sez. 2 n. 06230 del10 febbraio 2026, Pavesi, non mass., sulla falsariga della già menzionata Sez. 2, Peritore,Rv. 286727 - 01), è anche vero che, nella motivazione dell’impugnata ordinanza, si fariferimento, come anticipato, a molti elementi, che sono stati ritenuti significativi, conargomentazioni affatto esenti dai dedotti vizi, della certa provenienza di quei redditi da undelitto presupposto.

A tal riguardo si sono evidenziati, in particolare:

1) il collegamento dell'indagatomedesimo a misura cautelare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti;

3) il sequestrodi oltre 20 chili di cocaina nell'indagine de quo;4) il rinvenimento della somma di denaro innascondigli, siti nell’abitazione, ai quali si accedeva con una certa difficoltà, “modalità tipicadi ambienti criminali professionali capaci di adottare accorgimenti specifici al fine diassicurarsi la sicurezza dei traffici illeciti condotti” (v. p. 3 e 4 della gravata ordinanza); 5)ilpossesso di appunti (con cifre, nomi e date, indicativi di traffici di stupefacenti);

6) ladetenzione di una somma notevolissima in contanti, pari ad oltre 850.000.Sicché risulta priva di pregio la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe seguito lagiurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. Sez. 2 n. 06230 del 10 febbraio 2026, Pavesi,non mass.), in tema di sequestro di somme di denaro (o di beni preziosi) prive digiustificazione, secondo cui «la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggiodeve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamentodel contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì,alla presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, e ciò proprioper scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme dì denaro contante elevandoimputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto adimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generaleablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante» (ibidem, in motivazione, par. 1.1).L ’ i m p u g n a t a o r d i n a n z a è , i n v e c e , p i e n a m e n t e c o n f o r m eall'orientamentogiurisprudenziale di legittimità, ormai sostanzialmente prevalente, secondo ilquale la sola disponibilità da parte di un soggetto di denaro o valori sproporzionati rispettoalle sue condizioni economiche e reddituali e dei quali l'interessato non sappia fornire lagiustificazione, non può considerarsi, di per sé, elemento sufficiente per ritenere il fumus deidelitti quali il riciclaggio e la ricettazione v. anche (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep.2025, Bernaschino, Rv. 287719 – 01):

«ciò, se non altro, per l'ovvia considerazione che ilsuddetto dato di fatto non esclude che il bene di cui si discute possa essere di provenienzalecita ovvero provenire da un illecito non penalmente rilevante (ovvero, ancora, da un reatocontravvenzionale che non rientra per limite di pena tra quelli previsti dall'art. 648, secondocomma, o 648 bis, secondo comma, cod. pen.» (così Sez. 2, n. 08576 del 6 febbraio 2026,Hong Huiu, non mass., in motivazione). Come sopra indicato, l’ordinanza impugnata, proprio nel rimarcare la presenza diulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, ha tenuto in debito contotutte le circostanze del caso concreto, valutandole in relazione alla natura e alla tipologia delbene.

Sicché risulta dimostrato quel «un quid pluris», «idoneo a superare, seppur col minorgrado di certezza che la fase cautelare esige, il dubbio in ordine alla possibile provenienzalecita». Non da ultimo, anche l'entità della somma rinvenuta («pari o superiore alle soglie dipunibilità previste per i reati tributari e non compatibile con i redditi dichiarati ai fini fiscali daldetentore, in quanto, in tali casi, deve ritenersi probabile che la somma, pur derivando daSez. 2, Hong Huiu, non mass., in motivazione, cit.) è stato uno degli elementi valutati ecorrettamente valorizzati, nel caso concreto.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili. Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragionedell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez.1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO IGNAZIO PARDO